Cosa genera il rischio movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi viene catalogata, nelle statistiche di settore, come una delle cause principali di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Il D.Lgs. 81/08 dedica al rischio da movimentazione manuale dei carichi tutto il Titolo VI, definendo con estrema precisione le norme che regolano tutte quelle mansioni che favoriscono la manifestazione di patologie da sovraccarico biomeccanico nella zona dorsale e lombare e degli arti superiori.

Deporre, sollevare, spingere, tirare, sostenere e spostare sono tutte azioni che possono comportare il rischio di insorgenza di patologie muscolo-scheletriche.
A questo si aggiungono i movimenti ripetitivi e non intervallati dalle opportune pause, i quali possono essere causa di patologie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori.

Le variabili di valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi

L’attività di analisi e valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi viene eseguita tenendo conto di quattro fattori fondamentali ovvero:

CARATTERISTICHE DEL CARICO: si valutano le caratteristiche principali del carico da spostare per capire se il suo spostamento/sollevamento sia pericoloso per la salute dei lavoratori. Saranno oggetto di valutazione il peso, l’ingombro e la stabilità.
TIPOLOGIA DI SFORZO FISICO: la quantità e la tipologia di sforzo dipendono ovviamente dalle caratteristiche del carico oggetto di valutazione. Questo parametro è necessario per valutare qual è il tipo di sforzo richiesto al lavoratore e quanto il movimento richiesto sia pericoloso per la sua salute;
LUOGO DELL’ATTIVITÀ: un altro importante elemento da valutare per definire la tipologia di rischio da movimentazione manuale dei carichi è il luogo dove verrà eseguito lo spostamento. Si valutano in questa fase la quantità di spazio libero intorno al dipendente mentre esegue la movimentazione, lo stato di usura del suolo, la presenza di dislivelli, la temperatura.
ALTRE ESIGENZE: occorre anche valutare la necessità di ulteriori sforzi fisici richiesti alla colonna vertebrale, la frequenza di ripetizione degli sforzi nel tempo, la durata ed il numero di pause necessarie tra uno sforzo e l’altro.

Per definire con precisione il rischio da movimentazione manuale dei carichi si valuta inoltre il livello di formazione dei lavoratori relativo alla mansione svolta, il livello di qualità ed adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale forniti al lavoratore e l’opportunità di applicare modalità di svolgimento della mansione che non comportino sovraccarichi biomeccanici per il lavoratore.

Metodologie di valutazione del rischio movimentazione manuale dei carichi

La normativa presa in considerazione durante l’analisi di valutazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi sono le norme tecniche cui fa riferimento il DLgs 81/08 e s.m.i. (ISO 11228, ISO 11226, UNI EN 1005-2).

Per la valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi vengono applicati diversi metodi, a seconda della tipologia del rischio: metodo NIOSH per il sollevamento, metodo Snook-Ciriello per le azioni di traino, spinta e spostamento in piano, metodi OCRA e RULA per il sovraccarico degli arti superiori (movimenti ripetuti) e le posture scorrette.

La disposizione di un luogo di lavoro sicuro e privo di ostacoli alla movimentazione dei carichi;
L’organizzazione della logistica interna al luogo di lavoro volta a ridurre e ove possibile evitare la movimentazione manuale, se necessario prevedendo l’uso di mezzi, semoventi o manuali e per lo spostamento dei carichi;
La programmazione delle pause con attenzione particolare a quelle lavorazioni ripetitive per le quali sono necessari opportuni intervalli;
la valutazione dello stato di salute e delle condizioni di sicurezza dei dipendenti; visite mediche periodiche.

DVR movimentazione manuale dei carichi

Il Documento di Valutazione dei Rischi derivanti dall’esposizione a movimentazione manuale dei carichi deve essere aggiornato, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 nel caso in cui ci siano modifiche e cambiamenti nell’attività dei lavoratori, e, in generale, ogni qualvolta visite e controlli sanitari specifici ne evidenzino il bisogno.

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