In sede di Consiglio dei Ministri (seduta numero 92 del 30 agosto 2024) il Governo ha recepito la Direttiva Europea 2022/431 che introduce modifiche alla Direttiva 2004/37/CE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi associati all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante la giornata lavorativa.
Alla fine di settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 135, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022.
Il decreto recepisce un’importante estensione normativa, includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione umana (reprotossiche) nell’ambito di applicazione della direttiva.
Vengono così apportate numerose modifiche al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008).
Nell’articolo di oggi parliamo di:
- i cambiamenti introdotti con il passaggio dalla direttiva UE 2022/431 al D. Lgs. 135/2004;
- come cambia con il D. Lgs. 135/2004 la valutazione dei rischi e quali sono gli obblighi per il datore di lavoro;
- le novità introdotte dal D. Lgs. 135/2004 in materia di formazione dei lavoratori.
Dalla Direttiva UE 2022/431 al Decreto Legislativo 135/2024: cosa cambia
Con la Direttiva Europea 2022/431 è stato ampliato il campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni alle sostanze tossiche per la riproduzione, modificando inoltre i valori limite delle sostanze considerate pericolose.
La normativa infatti considera le sostanze tossiche dannose per la riproduzione e dunque in grado di provocare effettivi nocivi sulla fertilità e la funzione sessuale di donne e uomini in età adulta, compromettendo le sviluppo della progenie.
La stessa Direttiva ha inoltre:
- aggiunto il valore limite biologico del piombo e dei suoi composti organici;
- qualificato come pericolosi i farmaci che contengono sostanze con pericolo cancerogenicità categoria 1A o 1B, mutagenicità categoria 1A o 1B o tossicità per la riproduzione categoria 1A o 1B (come previsto dal Regolamento CE numero 1272/2008)
D. Lgs. 135/2004: come cambiano la valutazione dei rischi e gli obblighi per il datore di lavoro
Il Decreto Legislativo 135/2004 ha introdotto una serie di cambiamenti circa la gestione del rischio derivante dall’esposizione, durante le ore lavorative, ad agenti cancerogeni e mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.
Le modifiche relative all’articolo 236 del Testo Unico impongono l’aggiunta delle seguenti informazioni al Documento di Valutazione dei Rischi:
- tutte le attività lavorative che prevedono l’uso di miscele o sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione; i processi industriali elencati nell’allegato XLII; le motivazioni che giustificano l’uso degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione;
- le quantità di sostanza o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti/utilizzati/presenti come impurità o sottoprodotti;
- il numero di dipendenti esposti o potenzialmente esposti al rischio;
- il grado di esposizione al rischio dei lavoratori;
- le misure preventive e protettive implementate ed i DPI utilizzati;
- le ricerche eseguite per provare a sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze/miscele individuate ed usate come alternative.
Con le modifiche all’articolo 237 (Misure tecniche, organizzative, procedurali) del Testo Unico, al comma 1 sono state aggiunte due lettere (A e C).
Il datore di lavoro deve pertanto:
- garantire, mediante l’applicazione di metodi e procedure di lavoro appropriati, che durante le diverse operazioni lavorative vengano utilizzate quantità di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione non superiori a quelle strettamente necessarie. Deve inoltre assicurare che tali agenti o sostanze, se in attesa di impiego e in una forma fisica tale da comportare un rischio di esposizione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità eccedenti il fabbisogno operativo;
- progettare, pianificare e controllare le lavorazioni in modo da prevenire l’emissione nell’aria di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione. Qualora ciò non sia tecnicamente realizzabile, tali sostanze devono essere eliminate il più vicino possibile al punto di emissione tramite sistemi di aspirazione localizzata, conformemente a quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera q). In ogni caso, l’ambiente di lavoro deve essere dotato di un adeguato impianto di ventilazione generale.
Altre modifiche importanti riguardano l’articolo 235 del Testo Unico: è esteso l’obbligo di sostituzione e riduzione dell’agente considerato “pericoloso” anche alle sostanze tossiche per la riproduzione.
Al comma 3 del presente articolo sono stati aggiunti:
- il comma 3 – bis: il datore di lavoro, nel caso in cui non sia tecnicamente possibile utilizzare/produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, deve fare in modo che il rischio legato all’esposizione a tale sostanza sia ridotto al minimo;
- il comma 3-ter: per le sostanze tossiche per la riproduzione diverse da quelle prive di soglia e da quelle con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto disposto al comma 3-bis. In questi casi, nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 236, i datori di lavoro tengono debitamente conto della possibilità che non esista un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e adottano misure appropriate a tale riguardo;
- il comma 3-quater: il livello di esposizione non deve essere superiore al valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno e della sostanza tossica per la riproduzione indicato nell’Allegato XLIII.
D. Lgs. 135/2004: quali sono le novità nell’ambito della formazione dei lavoratori
Le modifiche all’articolo 239 del Testo Unico riguardano la formazione e l’informazione dei lavoratori esposti al rischio cancerogeno, mutageno e reprotossico.
In particolare:
- comma 1, lettera e – bis: scatta l’obbligo di sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato definito un valore limite biologico;
- comma 3: gli obblighi di formazione ed informazione sono estesi anche ai contesti lavorativi che prevedono l’uso di sostanze tossiche per la riproduzione. I lavoratori devono essere adeguatamente formati prima di iniziare a svolgere le proprie mansioni. L’aggiornamento è previsto con frequenza almeno quinquennale e ogni volta che si verificano cambiamenti significativi (natura e grado del rischio) nelle lavorazioni (comma 3);
- comma 3 – bis: l’informazione e la formazione descritta al comma 3 deve essere offerta con cadenza quinquennale nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti quei lavoratori che sono esposti a sostanze cancerogene, mutagene, sostanze tossiche per la riproduzione;
- comma 4: il datore di lavoro deve fare in modo che impianti, contenitori ed imballaggi che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano adeguatamente etichettati (Regolamento CE numero 1272/2008 e altre normative applicabili).
Con il D. Lgs. 135/2024 sono state introdotte modifiche agli allegati del D. Lgs. 81/08:
- è stato aggiunto l’ allegato XLIII-BIS che riguarda i valori limite biologici obbligatori e le procedure di sorveglianza sanitaria;
- è stato sostituito l’allegato XXXVIII e l’allegato XLIII;
- è stato abrogato l’allegato XXXIX.