MUD 2026: tutte le novità per inviarlo correttamente entro il 3 Luglio

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 53 del 5 Marzo 2026 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Gennaio 2026 contenente il nuovo MUD (dichiarazioni riferite al 2025).
L’introduzione del nuovo modello e le istruzioni di compilazione aggiornate hanno fatto slittare il termine della data di presentazione al 3 Luglio 2026.

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Chi deve presentare il MUD 2026

La Legge 70/1994 stabilisce che gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia e notifica devono essere soddisfatti mediante presentazione del MUD alla Camera di Commercio competente.

Le aziende che svolgono solo attività di trasporto e gli intermediari senza detenzione sono tenuti a presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia dove ha sede legale l’organizzazione.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale obbligata dalla normativa di riferimento alla presentazione della dichiarazione, comunicazione, denuncia e notifica.

Nello specifico:

  1. operatori del trasporto e della raccolta: tutti i soggetti che gestiscono professionalmente la movimentazione dei rifiuti;
  2. intermediari e commercianti: figure che si occupano della compravendita o della gestione logistica dei rifiuti, anche senza detenerli fisicamente presso le proprie sedi;
  3. gestori di impianti di trattamento: qualsiasi ente o impresa autorizzata alle attività di recupero (R) o smaltimento (D) dei rifiuti;
  4. produttori di rifiuti pericolosi: tutte le aziende e gli enti che generano rifiuti classificati come pericolosi, indipendentemente dal numero di addetti o dal fatturato;
  5. produttori di rifiuti speciali non pericolosi: imprese ed enti con più di dieci dipendenti che generano rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o attività di recupero/smaltimento (rif. art. 184 comma 3, lett. c, d, g del D. Lgs. 152/2006);
  6. sistemi collettivi e consorzi: organismi istituiti per la gestione del riciclo di filiere specifiche (ad esclusione della filiera imballaggi, soggetta a comunicazione dedicata);
  7. responsabili del servizio pubblico: i gestori della raccolta urbana o di circuiti organizzati, limitatamente ai rifiuti speciali conferiti da produttori terzi secondo quanto previsto dall’art. 189 del Testo Unico Ambientale.

 

Le novità del MUD 2026

Le novità del nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale 2026 sono:

  • Scheda AUT: aggiornamento delle tipologie di autorizzazioni per allinearle a quanto previsto nel RENTRI.
  • Scheda RIF e Comunicazione semplificata: aggiornamento delle diciture relative allo stato fisico dei rifiuti per uniformarle ai termini RENTRI.
  • Istruzioni per la compilazione (punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3): indicazione che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale, in linea con il RENTRI.
  • Scheda MATERIALI SECONDARI: il termine aggregati riciclati è stato modificato in aggregati recuperati, secondo il D.M. 28 giugno 2024, n. 127.
  • Scheda RU – Raccolta differenziata: inserimento di informazioni relative alla raccolta selettiva dei rifiuti costituiti da bottiglie in plastica tramite eco-compattatori, in accordo/convenzione con EPR o altri soggetti.

 

Trasmissione del MUD telematico dal 16 marzo 2026

Come anticipato il termine ultimo per la presentazione del Modello è il 3 luglio 2026, ovvero 120 giorni dopo la data di pubblicazione (articolo 6 Legge 25 gennaio 1994 numero 70).

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