Novità D. Lgs n. 102/2020: comunicazione emissioni in atmosfera sostanze pericolose

Attraverso il Decreto Legislativo n. 102/2020 sono state introdotte modifiche importanti alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 riguardante l’utilizzo nei processi produttivi di sostanze considerate pericolose e responsabili della produzione di emissioni in atmosfera.

Di seguito analizziamo le principali novità introdotte dalla norma, le modalità e le tempistiche di adeguamento che le aziende devono rispettare.

 

D. Lgs. n. 102/2020: gli obiettivi del decreto e gli obblighi per i gestori degli stabilimenti e delle installazioni

Al fine di ridurre al minimo l’uso di sostanze tossiche responsabili della produzione di emissioni in atmosfera, ai gestori degli stabilimenti AUA (articolo 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) e delle installazioni AIA in attività al momento dell’entrata in vigore del D. Lgs. 102/2020 (28/08/2020) è richiesto l’invio di una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.

Ai gestori è richiesto inoltre di inviare alle autorità competenti un’analisi relativa alla presenza di sostanze alternative da impiegare nel ciclo produttivo, che esamini i rischi ed il livello di fattibilità economica e tecnica delle operazioni di sostituzione.

 

Quali sono le sostanze cancerogene o tossiche interessate dal decreto

Le sostanze a cui si fa riferimento nella normativa sono quelle identificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene e tutte le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata.
Di seguito l’elenco dettagliato delle sostanze per ogni tipologia:

  1. Sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata: PBT/vPvB, tabella A2, parte II dell’Allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e Allegato XIII Reg. REACH);
  2. Sostanze tossiche o cancerogene per la riproduzione o mutagene: H340, H350, H360, H350i, H360F, H360D, H360Fd, H360Df);
  3. Sostanze estremamente preoccupanti: sulla base del Regolamento CE REACH n. 1907/2006 (SVHC).

 

Quando deve essere presentata la domanda di autorizzazione?

‍Come anticipato, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 102/2020 i gestori degli impianti o delle installazioni in attività al momento dell’entrata in vigore del decreto devono presentare la domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025.

È bene ricordare che le imprese interessate dalla normativa dovevano inviare una prima relazione sulle sostanze emesse e sulle modalità di adeguamento circa la loro eliminazione/sostituzione entro il 28 agosto 2021, ovvero un anno dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 102/2020.

L’invio della relazione contenente l’analisi della presenza di sostanze alternative a quelle impiegate nel ciclo produttivo responsabili delle emissioni in atmosfera è stato invece previsto ogni cinque anni dalla data di rilascio o rinnovo dell’autorizzazione su richiesta delle autorità competenti.

Cosa succede se il rinnovo dell’autorizzazione è stato richiesto prima del 1° gennaio 2025?

I casi di rinnovo rappresentano motivo di dubbi ed incertezze, in particolare: cosa succede se il rinnovo è stato richiesto prima della scadenza di gennaio 2025? Vale quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del D.L.vo 102/2010?

In tali circostanze è opportuno verificare l’esito della relazione ai sensi dell’articolo 271, comma 7-bis, quali sono state le disposizioni fornite dall’Autorità circa la fattibilità economica e tecnica del processo di sostituzione delle sostanze pericolose e se era stato richiesto l’aggiornamento dell’autorizzazione.

Secondo l’articolo 3, comma 3 del D.L.vo 102/2020 l’adeguamento in funzione dell’esito della relazione può essere previsto anche nelle domande di rinnovo periodico.

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