Rischio CEM: definizione e normativa di riferimento

La legge fissa i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro. Si tratta, in particolare, di campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede la valutazione dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici per quanto concerne “i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto”.

Il rischio campi elettromagnetici viene regolamentato dal D.Lgs. 81/08 Capo IV, titolo VIII aggiornato dalla Direttiva Europea 2013/35/UE recepita in Italia con il D.Lgs. numero 159/2016.

Possibili sorgenti di campi elettromagnetici

Le attrezzature e le situazioni “giustificabili” considerati in sede di valutazione del rischio CEM come sorgenti di onde elettromagnetiche sono individuate nel Titolo VIII del D.Lgs. 81/08.

Sono valutati come sorgenti di onde elettromagnetiche le seguenti attrezzature:

forni fusori;
impianti di riscaldamento ad induzione;
magnetizzatori e smagnetizzatori industriali;
macchine ed attrezzature impiegate nelle attività di saldatura;
Apparecchiature biomediche;
Apparecchiature industriali;
Sistemi di identificazione a radiofrequenza;
Lettori di codici a barre e QR code;
Varchi magnetici e fotocellule;
Apparati di comunicazione senza fili.

I FATTORI analizzati nella valutazione campi elettromagnetici

I campi elettromagnetici si diffondono sotto forma di onde che non sono visibili ad occhio nudo.
La valutazione del rischio campi elettromagnetici viene eseguita dai nostri consulenti considerando le due tipologie di effetti che l’esposizione alle onde può provocare sui lavoratori:

EFFETTI DIRETTI

facilmente individuabili in quanto sui lavoratori provocano nausea, innalzamento della temperatura corporea e conseguenze di vario tipo su muscoli ed altri organi sensoriali;

EFFETTI INDIRETTI

che si manifestano quando l’esposizione ai campi è minore come nel caso di dispositivi elettronici impiantati passivi (protesi) ed attivi (pacemaker), scosse elettriche o dispositivi medici elettronici.

I fattori considerati nella valutazione del rischio campi elettromagnetici sono principalmente due: i valori di esposizione limite ed i livelli di azione.

Analizzando i valori di esposizione limite vengono valutati gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici sulla salute dei lavoratori, nello specifico le conseguenze nel breve periodo.

I livelli di azione delle onde elettromagnetiche vengono misurati analizzando le seguenti variabili:

l’intensità del campo elettrico;
l’intensità del campo magnetico;
il parametro dell’induzione magnetica;
il livello di densità della potenza.

Misure di prevenzione e attività di protezione dal rischio CEM

Le misure di prevenzione e le attività di protezione dal rischio campi elettromagnetici sono stabili in base ai risultati della valutazione rischio CEM eseguita.

In presenza di bassi livelli di esposizione ai campi elettromagnetici il datore di lavoro dovrà implementare tutte le misure di prevenzione necessarie per evitare l’aumento dei valori di esposizione limite, nello specifico:

Individuare, ove possibile, metodi di lavoro alternativi che permettano di ridurre l’esposizione dei lavoratori ai CEM;
Valutare l’utilizzo di attrezzature alternative le cui emissioni magnetiche ed elettriche sono inferiori rispetto ai dispositivi e le attrezzature in uso;
Fornire a tutti i lavoratori Dispositivi di Protezione Individuale necessari per proteggersi dal rischio campi elettromagnetici;
Rivalutare tutti i programmi di manutenzione delle attrezzature e dei dispositivi in grado di emettere onde elettromagnetiche;
Valutare accuratamente la durata e le modalità di esposizione al rischio CEM all’interno dell’azienda.

Quando al contrario dalla valutazione CEM emergono livelli elevati di esposizione è compito del datore di lavoro segnalare ai propri dipendenti in modo adeguato e conforme a quanto stabilito dalla normativa:

I luoghi dove l’esposizione al rischio campi elettromagnetici è maggiore dei livelli di azione minimi;
Limitare l’accesso a questi luoghi al solo personale autorizzato e in caso di necessità:
Attuare la sorveglianza sanitaria specifica per tutti i lavoratori che utilizzano costantemente le attrezzature ed i dispositivi interessati.

DVR campi elettromagnetici

Il Documento di Valutazione dei Rischi derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici deve essere aggiornato, secondo quanto stabilito dall’articolo 181 Comma 2 del D.Lgs. 81/08 ogni quattro anni e nel caso in cui ci siano modifiche e cambiamenti nella struttura del luogo di lavoro, nella tipologia delle attrezzature e dei dispositivi impiegati dai lavoratori e, in generale, ogni qualvolta visite e controlli sanitari specifici ne evidenzino il bisogno.

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