DVR e DUVRI

Pageambiente supporta le aziende nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), due documenti che hanno l’obiettivo di valutare e gestire i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

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DVR: Documento di Valutazione dei Rischi in ambiente di lavoro

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il documento che specifica tutti gli eventuali rischi che caratterizzano il luogo di lavoro e che ha l’obiettivo di analizzare, valutare e in ogni misura prevenire tutte quelle situazioni che potrebbero compromettere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Lo scopo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è quello di garantire la sicurezza sul lavoro, identificando i rischi e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire e contenere gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In sostanza, per mezzo del DVR, il Datore di Lavoro sceglie le misure di prevenzione e protezione da adottare in azienda.

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale è predisposto dal Datore di Lavoro: in tal senso, il D.Lgs. 81/08 è chiaro, stabilendo che l’obbligo del DVR è indelegabile dallo stesso Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro può però farsi assistere nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in particolare lo stesso D.Lgs. 81/08 prevede che il Servizio di Prevenzione e Protezione, innanzitutto nella figura del RSPP, e il Medico Competente collaborino nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), mentre il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o quello Territoriale (RLST) deve essere consultato.

Il DVR è un documento sulla sicurezza obbligatorio in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore, a prescindere dalla dimensione e dal settore di appartenenza.

Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività produttiva, mentre la valutazione dei rischi deve essere svolta prima che i lavoratori inizino l’attività lavorativa.

In linea generale, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la sicurezza sul lavoro non è vincolato a una scadenza temporale: mantiene la sua validità fintanto che le condizioni descritte nel documento rimangono invariate.

Tuttavia, è fondamentale tenere presente che, in presenza di modifiche significative nei luoghi di lavoro o nelle attività produttive, è necessario procedere all’aggiornamento del DVR. In conformità all’art. 29, comma 3 del T.U., tali modifiche includono:

  • Variazioni nel processo produttivo;
  • Modifiche significative nell’organizzazione del lavoro impattanti sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
  • Progressi nelle tecnologie, prevenzione e protezione;
  • Eventuali incidenti rilevanti o indicazioni dalla sorveglianza sanitaria che ne suggeriscano la necessità;
  • Rischi specifici.

È importante sottolineare che, in presenza di valutazione dei rischi specifici con scadenze temporali, l’aggiornamento del DVR diventa imprescindibile in concomitanza con la revisione di tali valutazioni specifiche dei rischi.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

Nell’ambito della Sicurezza sul lavoro Pageambiente si impegna a supportare le imprese nella redazione del DUVRI, “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”, un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività di appalto in conformità dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) è uno strumento volto a preparare il Committente per favorire il coordinamento e la collaborazione tra gli appaltatori. Necessario solamente in caso di appalti commissionati dai Datori di lavoro, il DUVRI si applica all’interno delle aree soggette alla loro giuridica disponibilità, con l’obiettivo di ridurre o eliminare i rischi interferenti.

Ciò include situazioni:

  • all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva;
  • nel contesto dell’intero ciclo produttivo dell’azienda stessa, a condizione che il Committente detenga la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo.