VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
La valutazione del rischio chimico è un adempimento normativo obbligatorio (Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08) per tutte le aziende che utilizzano, manipolano o stoccano sostanze e preparati pericolosi, oppure nei cui processi produttivi si generano agenti chimici (es. fumi di saldatura, polveri di molatura, nebbie d’olio, solventi o vapori).
Che cosa si intende per rischio chimico
Il rischio chimico è il rischio associato all’esposizione, sia breve che prolungata, ad agenti chimici che possono essere assorbiti dall’organismo umano attraverso:
- l’apparato respiratorio (esposizione per inalazione);
- la cute (assorbimento cutaneo);
- ingestione (assorbimento per via orale).
Quando fare la valutazione del rischio chimico
Secondo il Titolo IX, capo I del D. Lgs. 81/08 la valutazione del rischio chimico deve essere eseguita qualora i lavoratori, durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, siano esposti ad agenti e sostanze chimiche pericolose.
Tale valutazione deve essere rinnovata con cadenza almeno triennale e, comunque, ogni volta che vengono modificati i processi produttivi o introdotte nuove attività.
Quando fare i campionamenti per il rischio chimico
| METODOLOGIA | QUANDO SI USA | VANTAGGI |
| Modello MoVaRisCh | Valutazione preliminare / Rischio basso | Veloce ed economico |
| Campionamenti (UNI EN 689) | Rischio > Irrilevante / Assenza dati SDS | Precisione statistica e validità legale |
→ Qualora l’analisi rilevi la presenza di sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche , scattano gli obblighi speciali del D.Lgs. 135/2024 (principio di sostituzione e Registro degli Esposti).
Come vengono classificati gli agenti chimici pericolosi
Gli agenti chimici pericolosi non si trovano solo nei luoghi di lavoro dove sono usati quotidianamente, ma possono anche essere rilasciati nell’ambiente a seguito di eventi eccezionali come sversamenti o rilasci accidentali, reazioni chimiche anomale, guasti agli impianti, esplosioni o incendi.
Il loro assorbimento varia in funzione dello stato fisico in cui si trovano le sostanze/miscele, nello specifico:
- VAPORE: sono tutte quelle sostanze aerodisperse a temperatura inferiore al proprio punto di ebollizione. A temperatura ambiente possono coesistere la fase vapore con la fase liquida o solida (es. vapore acqueo);
- GAS: sono tutte quelle sostanze presenti in natura in forma gassosa;
- POLVERE: sono agenti chimici che si presentano sotto forma di particelle finissime comprese tra 0,25 e 500 micron e sono caratterizzati dalla stessa composizione del materiale da cui hanno origine;
- NEBBIA: deriva dalla dispersione di un liquido nell’atmosfera;
- AEROSOL: deriva dalla dispersione di sostanze solide o liquide come il fumo o la nebbia;
- FUMO: deriva dalla dispersione in atmosfera di particelle solide frutto di determinati processi termici o chimici; in questo caso la composizione delle particelle è differente rispetto a quella del materiale da cui derivano;
- FIBRA: agenti chimici dalla forma sottile ed allungata, con rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3.
Sono state aggiunte di recente all’elenco degli agenti chimici pericolose le POLVERI ULTRAFINI e i NANOMATERIALI.
→ Approfondimento: Sai perchè non basta misurare le polveri totali? Leggi la nostra guida sulla differenza tra polveri inalabili e polveri respirabili
Come viene eseguita la valutazione del rischio chimico secondo il Modello MoVaRisCh
L’applicazione di algoritmi di calcolo approvati dagli organismi di controllo è una delle metodologie utilizzabili per la valutazione del rischio chimico.
Tra i modelli più utilizzati c’è il MoVaRisCh (approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia), che consente di determinare in maniera semi-qualitativa la pericolosità delle sostanze utilizzate basandosi su:
- quantità in uso
- tempi di utilizzo
- modalità operative
- caratteristiche delle postazioni di lavoro
- informazioni riportate sulle Schede Dati di Sicurezza
Applicando tali modelli matematici, si classifica il rischio per i lavoratori. Se il risultato finale è di un rischio “superiore all’irrilevante” per la salute dei lavoratori, può essere opportuno procedere ad un approfondimento, valutando l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici mediante campionamenti.
La valutazione dell’esposizione mediante campionamenti è consigliabile tutte le volte che non sono disponibili le informazioni necessarie per l’applicazione dei modelli matematici.
MoVaRiSch 2026: cosa cambia
L’aggiornamento MoVaRisCh 2026 introduce evoluzioni cruciali per allineare la valutazione del rischio chimico ai più recenti standard scientifici e normativi europei (REACH e CLP), recependo le nuove classificazioni delle frasi di pericolo (H).
Tra le novità di maggior rilievo spicca l’integrazione sistematica delle sostanze reprotossiche (ai sensi del D.Lgs 135/2024), ora equiparate per rigore gestionale agli agenti cancerogeni e mutageni.
L’algoritmo è stato inoltre ricalibrato per offrire un approccio più cautelativo verso le sostanze “senza soglia” e per riflettere i nuovi Valori Limite di Esposizione Professionale (VLEP), rendendo di fatto indispensabile una revisione dei precedenti indici di rischio per garantire la conformità legale e la reale protezione dei lavoratori.
Come viene eseguita la valutazione dell’esposizione agli agenti chimici mediante campionamento
La procedura di valutazione dell’esposizione ad agenti chimici per via inalatoria è regolata dalla norma UNI EN 689:2019 e dalle metodologie del Manuale UNICHIM.
I tecnici di Pageambiente definiscono i SEG (Gruppi Similari di Esposizione) ed eseguono campagne di campionamento (personali o ambientali) statisticamente rappresentative, confrontando i valori misurati con i VLEP (Valori Limite di Esposizione Professionale) per determinare con precisione il livello di rischio.
Qualora dai rilievi emerga un rischio “superiore all’irrilevante” per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro è tenuto ad attuare le seguenti misure correttive:
- sostituzione alla fonte: eliminazione o rimpiazzo dei prodotti pericolosi con sostanze a minore impatto sanitario;
- interventi impiantistici e organizzativi: revisione dei processi e implementazione di DPC efficaci (es. impianti di aspirazione localizzata o cappe);
- dispositivi individuali e sorveglianza: fornitura di DPI idonei e attivazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria con il Medico Competente.
I fattori presi in esame durante l’analisi e il campionamento sono:
- condizioni e turni di lavoro: durata dell’esposizione, pause operative, presenza e corretto impiego dei DPI;
- caratteristiche dei prodotti: composizione chimica, stato fisico, quantitativi in uso e potenziale generazione di sottoprodotti nocivi durante il ciclo produttivo;
- layout e ambiente lavorativo: disposizione delle postazioni, efficienza dei DPC, possibili interferenze tra reparti e stato di manutenzione dei locali.
Contenuti e fasi del DVR Chimico: obblighi del Datore di Lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo (D.Lgs. 81/08) di valutare l’esposizione agli agenti chimici e di integrare i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Non si tratta di un semplice elenco, ma di un processo analitico diviso in fasi precise:
Fase 1: identificazione e censimento
Il processo inizia con il censimento completo degli agenti chimici. Ogni sostanza viene classificata analizzando le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) a 16 punti aggiornate secondo i Regolamenti REACH e CLP, creando una banca dati aziendale precisa.
Fase 2: analisi dei fattori di rischio
Successivamente, si determina il livello di pericolo basandosi su criteri oggettivi:
- proprietà intrinseche dei prodotti (pericolosità chimica/fisica);
- modalità d’uso: quantità utilizzate e condizioni operative;
- esposizione: tipologia (inalatoria, cutanea, orale), livello e durata;
- Valori Limite (VLEP): confronto con i limiti di esposizione professionale;
- misure di sicurezza: efficacia dei sistemi di aspirazione (DPC) e dei DPI adottati.
Fase 3: matrice dei risultati
Al termine dell’analisi, il rischio viene classificato secondo quattro scenari definiti dalla norma.
| Livello di Rischio | Sicurezza (Effetti acuti/Infortuni) | Salute (Effetti cronici/Malattie) |
| Scenario 1 | Basso | Irrilevante |
| Scenario 2 | Basso | Non Irrilevante |
| Scenario 3 | Superiore al basso | Irrilevante |
| Scenario 4 | Superiore al basso | Non Irrilevante |
Classificazione dell’Esito e Obblighi di Legge
- Rischio Irrilevante per la salute e basso per la sicurezza: nessun obbligo di sorveglianza sanitaria specifica o di monitoraggi periodici;
- Rischio Non Irrilevante: attivazione della sorveglianza sanitaria con il Medico Competente, misurazione periodica degli inquinanti aerodispersi, fornitura di DPI di III categoria e stesura di un piano di riduzione dell’esposizione.
Le misure di prevenzione e controllo del rischio chimico
Quando si parla di misure di prevenzione e sicurezza del rischio chimico si fa riferimento a tutte quelle azioni che permettono di sostituire, o ridurre, quelle sostanze che vengono identificate come pericolose per la salute dei dipendenti.
La prima cosa che il datore di lavoro deve fare è formare in modo adeguato i propri dipendenti e pianificare nel dettaglio l’organizzazione dei processi di lavoro, identificando tutte le modalità di manipolazione, conservazione e smaltimento delle sostanze da rispettare.
Nel caso in cui le misure di prevenzione non siano sufficienti, vengono identificati ed adottati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine, respiratori, filtri, visiere, occhiali, guanti e specifici indumenti di protezione.
Il datore di lavoro è tenuto inoltre a nominare un medico competente a cui spetta il compito di definire un protocollo di sorveglianza sanitaria ben preciso, programmando la frequenza delle visite mediche e le indagini biologiche sulla base dei livelli di esposizione identificati durante la valutazione del rischio.
La sorveglianza sanitaria per la gestione del rischio chimico
Secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento per tutelare la salute dei lavoratori esposti al rischio derivante da agenti chimici è necessario implementare un programma di sorveglianza sanitaria:
- precedentemente al momento in cui il dipendente viene assunto per svolgere la mansione;
- periodicamente e con una frequenza stabilita dal medico aziendale sulla base dei risultati emersi dalla valutazione del rischio chimico;
- al termine del rapporto di lavoro e sulla base di quanto indicato dalla prescrizione del medico.
La normativa sulla valutazione e gestione del rischio chimico prevede inoltre che per ogni dipendente potenzialmente esposto venga disposta una cartella sanitaria e di rischio dove vengono indicati con la massima precisione i livelli di esposizione professionali individuali.
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