Grazie al supporto di un team di esperti nel settore ambientale Pageambiente offre un servizio completo di assistenza al cliente partendo da:
Sebbene in generale non siano stati dimostrati effetti diretti sulla salute, gli odori sono causa di indubbio e persistente fastidio per la popolazione residente nelle vicinanze, diventando elemento di conflitto sia nel caso di impianti esistenti, che nella scelta del sito di localizzazione di nuovi impianti.
Si evidenzia infatti che la molestia olfattiva può configurarsi come un reato, secondo quanto previsto dall’art. 674 del codice penale.
La contestazione di tale reato implica spesso sequestri preventivi degli stabilimenti da parte gli organi di vigilanza, determinando perdite economiche ingenti nonché danni d’immagini alle aziende. Per questo motivo il legislatore, a seguito dell’emanazione dell’art.1, comma 1 del D.Lgs. 183 del 2017, ha recentemente introdotto nel T.U. Ambiente (D.Lgs. 156 del 2006), il nuovo articolo 272-bis, che regola appunto l’aspetto di emissioni olfattiva, in cui si stabilisce quanto segue:
“Art. 272-bis. Emissioni Odorigene
1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all’articolo 271:
a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm³) per le sostanze odorigene;
b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
c) procedure volte a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell’intorno dello stabilimento;
d) criteri e procedure volti a definire, nell’ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,
2. Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l’integrazione dell’allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall’articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti.
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Le attività e impianti che maggiormente risentono di problematiche connesse a odori e molestie olfattive sono quelli soggetti ad:
-Impianti di produzione di prodotti chimici
-Produzione di ceramiche
-Lavorazione materie plastiche
-Fonderie e produzione di anime per fonderia
-Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nel campo dell’art. 275 (COV)
Torrefazioni di caffè
-Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
-Lavorazione scarti di macellazione, sottoprodotti di origine animale, prodotti ittici
-Impianti di produzione di biogas da biomasse e/o reflui zootecnici
-Lavorazione scarti di prodotti vegetali (es. vinacce, ecc.)
-Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
-Vasche di raccolta percolato
-Discariche
-Impianti di trattamento rifiuti a matrice organica
L’indagine relativa ad una emissione olfattiva inizia con un sopralluogo presso la sede dell’azienda oggetto di valutazione per reperire campioni odorigeni direttamente alla fonte.
In questa fase il team di tecnici ambientali lavora a stretto contatto con il responsabile dell’impianto per prelevare campioni rappresentativi dell’impatto odorigeno nelle condizioni più gravose di emissione dell’impianto stesso.
I metodi di campionamento utilizzati, in base alle normative di riferimento, permettono di prelevare dalle sorgenti di emissione di odori campioni provenienti da:
Terminata l’attività di prelievo, i campioni vengono portati presso il laboratorio accreditato Gruppo C.S.A. S.p.A. per essere analizzati mediante olfattometria dinamica (secondo UNI EN 13725:2022).
Secondo il D. Lgs 152/2006 le imprese che producono emissioni in atmosfera devono richiedere un’autorizzazione specifica: in base alla tipologia di inquinanti emessi, dei materiali e delle sostanze utilizzate l’azienda può o meno accedere ad una procedura autorizzativa semplificata.
Pageambiente offre supporto alle aziende per la predisposizione e l’ottenimento delle pratiche autorizzative previste in materia di emissioni in atmosfera dal Testo Unico dell’Ambiente.
>>> Scopri di più sulle Autorizzazioni Emissioni in Atmosfera
L’olfattometria dinamica rappresenta il metodo più utilizzato per la valutazione dell’inquinamento olfattivo (sia in sede di campionamento che in fase analitica) con più di 1500 campioni analizzati all’anno e più di 50 aziende seguite.
Le misure vengono effettuate in conformità alla norma “Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica e rateo di emissione odorigena” UNI EN 13725:2022 che definisce un metodo per la determinazione oggettiva della concentrazione di odore di un campione gassoso, utilizzando l’olfattometria dinamica con valutazione attraverso Panel Test.
Questo standard europeo viene utilizzato per determinare le concentrazioni di odore derivanti da sostanze pure o da miscele (definite o indefinite) in fase gassosa attraverso il supporto di un gruppo di valutatori umani, preparati e accuratamente selezionati, che ricoprono il ruolo di sensori.
Lo strumento utilizzato durante le analisi olfattometriche è l’olfattometro che permette di diluire il campione di gas odorigeno con aria neutra, dunque priva di odore, secondo precisi rapporti.
Lo scopo del test è identificare la soglia di rilevazione olfattiva del campione ovvero quel valore di diluizione che permette al 50% dei partecipanti al test di rilevare l’emissione di odori.
La concentrazione di odore è misurata determinando il fattore di diluizione necessario per raggiungere la soglia di percezione, ed il suo valore è espresso in unità odorimetriche europee per metro cubo di aria ouE/m3. Il valore di 1 ouE/m3 è per definizione la concentrazione di odore alla soglia di percezione.
La qualità dell’aria viene valutata anche attraverso tecniche di modellazione che permettono di stimare il possibile impatto ambientale sul territorio legato alla presenza di inquinanti.
Attraverso i modelli matematici di dispersione Pageambiente è in grado di simulare le modalità attraverso cui odori e sostanze inquinanti si disperdono dell’atmosfera e di calcolare la loro distribuzione e concentrazione nello spazio e nel tempo
>>> Scopri di più sui Modelli di dispersione per inquinanti in atmosfera