La normativa europea sull’etichettatura nutrizionale: un approfondimento sul Regolamento UE n. 1169/2011

La normativa di riferimento quando si parla di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti è rappresentata dal Regolamento UE numero 1169/2011.

Tale Regolamento richiede la presenza sull’etichetta di una dichiarazione nutrizionale ovvero informazioni sul contenuto nutrizionale di un determinato alimento circa la quantità di grassi, proteine, zuccheri, micronutrienti e sale presenti e l’apporto calorico.

Il Regolamento UE numero 1169/2011, e tutte le Comunicazioni della Commissione Europea volte a favorire l’applicazione dello stesso, puntano a definire con precisione le regole da seguire per la realizzazione di dichiarazioni nutrizionali corrette.

Il servizio di Labeling ed etichettatura alimentare rientra tra i servizi di consulenza Haccp ed igiene alimentare offerti da Pageambiente.

Con il supporto dei nostri consulenti analizziamo:

  • quali sono le informazioni obbligatorie e facoltative che devono essere presenti nella dichiarazione nutrizionale;
  • le modalità di presentazione di tali informazioni;
  • quando l’etichettatura nutrizionale è obbligatoria e quando non lo è.

 

Dichiarazione nutrizionale: le informazioni facoltative e quelle obbligatorie

Come anticipato, nella lista delle informazioni obbligatorie della dichiarazione nutrizionale troviamo l’esatta quantità di:

  • grassi
  • acidi grassi saturi
  • carboidrati
  • zuccheri
  • proteine
  • sale

Deve inoltre essere specificato il valore energetico degli alimenti in kilocalorie e kilojoule.
Completano la dichiarazione nutrizionale, e dunque fanno parte dell’elenco delle informazioni facoltative, le informazioni riguardanti la quantità di:

  • Sali minerali;
  • Fibre;
  • Vitamine;
  • Amido;
  • Polioli;
  • Acidi grassi (polinsaturi e monosaturi).

 

Come devono essere riportate le informazioni nella dichiarazione nutrizionale

Le informazioni sull’etichetta del prodotto possono essere riportate in formato lineare o tabulare a seconda della quantità di spazio presente; i nutrienti devono essere espressi invece come valori medi per 100 g/100 ml di prodotto e devono essere rispettate le indicazioni in termini di lessico, unità di misura, diciture ed uso delle maiuscole e minuscole.

È previsto che nelle etichette multilingue siano presenti le traduzioni di tutti i nutrienti riportati nella dichiarazione nutrizionale, mentre la tabella nutrizionale deve essere posizionata nello stesso campo visivo e non suddivisa in più parti della confezione.

Inoltre:

  • DIMENSIONE DEI CARATTERI: l’altezza deve essere maggiore o uguale di 1.2 mm;
  • QUANTITÀ: oltre ad essere espresse in grammi e millilitri, le informazioni possono essere espresse in unità di consumo o porzioni;
  • VALORE ENERGETICO e QUANTITÀ DI NUTRITIVI: possono essere espressi in percentuale, unità di consumo o porzione.

Un approfondimento sui valori numerici

I valori che sono presenti sulle etichette sono valori medi. Questo concetto viene spiegato nell’Allegato I del Regolamento come quel valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva presente in quell’alimento, che considera le tolleranze legate alle abitudini di consumo, la stagione e tutti quei fattori che possono influenzarne il valore.

Quando i valori nutrizionali possono essere riportati sull’imballaggio?

Nel caso di prodotti alimentari preimballati è possibile riportare le informazioni sul valore energetico (per porzione o 100 grammi) sulla parte visiva principale dell’imballaggio.

 

Dichiarazione nutrizionale: quali sono i prodotti alimentari esclusi e quelli obbligati

Secondo il Regolamento UE 1169/2011 l’obbligo di dichiarazione nutrizionale riguarda tutti gli alimenti preimballati ovvero quelli che vengono presentati al consumatore attraverso un’unità di vendita avvolte in parte o in toto dall’imballaggio in modo che il contenuto non possa essere alterato o aperto.

Rientrano invece nell’elenco dei prodotti esclusi dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale tutti quelli esclusi dalla definizione di preimballato, quindi alimenti sfusi o imballati nei punti vendita o preimballati per essere oggetto di vendita diretta.

Lo stesso regolamento all’Allegato V identifica i casi in cui la tabella nutrizionale non è obbligatoria.

Alle aziende è comunque concesso di riportare su base volontaria la dichiarazione nutrizionale sulle etichette dei propri prodotti per garantire ai propri clienti il grado massimo di informazioni per una maggiore consapevolezza durante i propri acquisti.

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