Patente a crediti edilizia: regolamento, scadenze e adempimenti nell’ambito della sicurezza sul lavoro

Ricordiamo che dopo la pubblicazione in Gazzetta dal 1° ottobre 2024 la patente a crediti è diventata obbligatoria per imprese e cantieri.

Questo strumento, introdotto attraverso il PNRR e rilasciato in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 punti, stabilisce l’obbligo di avere almeno 15 crediti per poter lavorare in un cantiere edilizio.
Sono escluse da questo obbligo le realtà che offrono esclusivamente prestazioni intellettuali o forniture.

Vediamo insieme chi ha l’obbligo di richiedere la patente a crediti e chi no, quali sono le scadenze da ricordare e quali sono i principali adempimenti materia di sicurezza sul lavoro.

 

Quali sono le scadenze per la patente a crediti

Dal 1° ottobre imprese e lavoratori autonomi possono presentare la domanda per la patente a punti sul Portale dei Servizi del sito dell’INL a questo link.
Imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri attivi devono presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva come previsto dalle linee guida dell’articolo 27, comma 1 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Tale documento dovrà essere inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it con il modello allegato alla circolare.

La richiesta online dovrà essere presentata entro il 31 ottobre: dal 1° novembre tutti coloro che non sono in possesso della patente non potranno più lavorare nei cantieri.

 

Chi deve fare la patente a crediti edilizia

La patente a crediti è obbligatoria per aziende e lavoratori autonomi operanti nei settori dei cantieri mobili o temporanei, con sede nel territorio europeo o extra UE.
Le imprese ed i lavoratori autonomi con sede fuori dall’UE devono presentare sul portale INL l’autocertificazione del riconoscimento del documento equivalente rilasciato dal proprio Paese di origine.

Quando un’azienda è composta da più unità produttive, facenti capo ad un datore di lavoro differente, il possesso dei requisiti viene inteso a tutta l’organizzazione.
Ogni datore di lavoro dovrà pertanto nominare un RSPP ed elaborare il relativo DVR.

 

Chi NON deve fare la patente a crediti edilizia

Ai sensi del nuovo articolo 27 del D. Lgs. 81/2008 sono esclusi dall’obbligo aziende e lavoratori autonomi che “effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

Esenzione patente a crediti: l’attestazione di qualificazione SOA

Secondo quanto precisato dalla circolare 4/2024 dell’INL la categoria di SOA è irrilevante ai fini della patente a crediti, infatti: sono escluse da tale obbligo le imprese che possiedono un’attestazione di qualificazione uguale o superiore alla III come previsto dall’articolo 100, comma 4 del D. Lgs. n.36/2023.

 

Patente a crediti edilizia: gli effetti nell’ambito della sicurezza sul lavoro

In termini di sicurezza sul lavoro, la patente a crediti ha delle ripercussioni su:

  • DVR
  • RSPP
  • Formazione

La normativa prevede che il legale rappresentante o il lavoratore autonomo debbano essere in possesso dei requisiti individuati dall’articolo 27, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008 per ottenere la patente a crediti.

Come anticipato, nelle aziende composte da più unità produttive con datori di lavoro differenti dovranno essere nominati differenti RSPP e redatti diversi Documenti di Valutazione dei Rischi.
Nell’ottica della patente a crediti la formazione ha un peso notevole in quanto anche la mancata partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento incide sui crediti: ogni volta che vengono individuate violazioni si procede con la decurtazione di due punti.

La formazione è uno dei principali investimenti quando si parla di sicurezza sul lavoro in quanto permette di ridurre drasticamente le probabilità di incidenti e contribuisce alla creazione di un ambiente lavorativo maggiormente sicuro.

 

Patente a crediti edilizia: il supporto di Pageambiente alle aziende

Pageambiente offre un supporto alle aziende per quanto riguarda i documenti richiesti nell’ambito della sicurezza sul lavoro e per tutti gli adempimenti previsti in materia di formazione.

L’offerta di servizi in materia di sicurezza prevede infatti:

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