Classificazione delle radiazioni ottiche artificiali

Le radiazioni ottiche artificiali sono descritte dal Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08 come radiazioni di tipo elettromagnetico la cui lunghezza d’onda ha un valore compreso tra i 100 nm e 1 mm.

Durante la valutazione del rischio ROA il valutatore verifica e valuta la presenza di tre differenti tipologie di radiazioni ottiche artificiali:

Radiazioni ultraviolette (i raggi UV);
Radiazioni visibili (VIS);
Radiazioni infrarosse (IR).

Un ulteriore distinzione considerata durante l’analisi del rischio ROA è quella tra sorgenti artificiali coerenti e sorgenti artificiali incoerenti.

Sono sorgenti artificiali coerenti quelle che emettono radiazioni i cui massimi e minimi coincidono (radiazioni in fase).

Sono sorgenti artificiali non coerenti quelle che al contrario emettono radiazioni i cui massimi e minimi non coincidono (radiazioni non in fase).

Sono valutati come sorgenti di radiazioni ottiche artificiali le seguenti attrezzature:

Macchine ed attrezzature impiegate nelle attività di saldatura e di taglio ossiacetilenico;
Lettori di codici a barre e QR code;
Puntatori laser, calibratori laser;
Fotocellule.

Analisi e valutazione del rischio ROA

L’attività di analisi e valutazione del rischio associato alle radiazioni ottiche artificiali ha come oggetto l’identificazione del tipo di radiazione e del livello di pericolosità per i lavoratori che abitualmente utilizzano determinate attrezzature e dispositivi.

La valutazione del rischio ROA si svolge attraverso uno specifico approccio metodologico che prevede:

Analisi della tipologia delle radiazioni ottiche e della loro lunghezza d’onda;
Valutazione della modalità di esposizione alle sorgenti artificiali di radiazioni e durata dell’esposizione;
Valutazione degli effetti sulla salute dei dipendenti e del livello di sicurezza garantito dal datore di lavoro;
Valutazione di eventuali effetti indiretti sui lavoratori, ad esempio l’accecamento temporaneo;
Valutazione della presenza di attrezzature e dispositivi di sicurezza che permettono di ridurre gli effetti dell’esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

Il Documento Valutazione Rischi associato alle radiazioni ottiche artificiali deve essere aggiornato ogni quattro anni e nel caso in cui ci siano modifiche e cambiamenti nella struttura del luogo di lavoro, nella tipologia delle attrezzature e dei dispositivi impiegati dai lavoratori e, in generale, ogni qualvolta visite e controlli sanitari specifici ne evidenzino il bisogno.

Misure di prevenzione associate al rischio radiazioni ottiche artificiali

Quando il risultato della valutazione rischio ROA è rappresentato da valori di esposizione a sorgenti artificiali sopra i limiti stabiliti dalla legge è compito del datore di lavoro implementare le adeguate misure di prevenzione.

Il datore di lavoro dovrà:

identificare metodi di lavoro e attrezzature alternative per ridurre l’esposizione alle radiazioni;
dotare i dipendenti esposti alle sorgenti artificiali di radiazioni ottiche degli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale;
rivedere tutti i piani di manutenzione di attrezzature e dispositivi che producono radiazioni ottiche;
rivedere e dove necessario modificare la struttura dell’azienda e delle diverse postazioni di lavoro;
segnalare in modo adeguato gli ambienti dove il rischio ROA è particolarmente elevato.
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