Normativa abbigliamento da lavoro: le novità del D. L. 159/2025 su indumenti personali, DPI e DVR

Con la Circolare INL n. 1/2026 e la sentenza n. 8152/2025 della Corte di Cassazione, sono state introdotte nuove regole in materia di manutenzione degli indumenti da lavoro e di valutazione dei rischi.

Ogni capo utilizzato per proteggere i dipendenti da rischi specifici, come agenti chimici o intemperie, deve essere classificato come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) indipendentemente dal settore aziendale.

La normativa stabilisce l’obbligo assoluto per il datore di lavoro di farsi carico della manutenzione e sanificazione degli abiti, classificati come DPI, presso lavanderie industriali vietando quindi il lavaggio domestico.

Le imprese devono obbligatoriamente integrare queste procedure nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), specificando i protocolli di igienizzazione e il ciclo di vita dei capi.

 

Quali sono le novità introdotte dal D.L. 159/2025

Il D.L. 159/2025 stabilisce nuove regole sulla classificazione dei capi di lavoro, la loro manutenzione e l’aggiornamento dei documenti di sicurezza aziendali, nello specifico:

  • divieto di lavaggio domestico e obbligo di gestione industriale: è vietato far lavare o igienizzare gli indumenti-DPI a casa ai lavoratori. L’onere della manutenzione ricade sul datore di lavoro, che deve affidarsi a lavanderie industriali certificate in grado di garantire e tracciare i processi di igienizzazione, come riportato nella sentenza della corte di Cassazione n°8152/2025;
  • estensione della qualifica di DPI: tutti gli indumenti, divise o accessori che vengono utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi specifici (come agenti chimici o biologici, intemperie, calore e schizzi, scarsa visibilità o rischio elettrico) sono considerati a tutti gli effetti un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). Non rientrano nell’estensione gli abiti di solo decoro o rappresentanza;
  • obbligo di integrazione del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato specificando mansioni e capi forniti, formalizzando i protocolli di lavaggio e definendo il ciclo di vita massimo dell’abito (ossia il numero di lavaggi oltre il quale la protezione decade).

IMPORTANTE: questi obblighi non dipendono dal settore formale dell’azienda, ma dalle mansioni svolte e dal rischio reale a cui il dipendente è esposto.
 

Come formalizzare i protocolli di lavaggio e il ciclo di vita dei DPI nel DVR

Per attestare la conformità dell’azienda alle nuove direttive, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve integrare i seguenti requisiti operativi imprescindibili:

  • mappatura puntuale di mansioni e capi: associazione diretta tra ciascun ruolo aziendale, i rischi specifici della mansione e la tipologia di abito o divisa assegnata;
  • formalizzazione del lavaggio industriale: esplicitazione nel DVR che la manutenzione e la sanificazione sono affidate esclusivamente a lavanderie industriali certificate, in grado di garantire e tracciare i processi di igienizzazione (con espresso divieto di lavaggio domestico);
  • definizione del ciclo di vita del capo: indicazione del limite massimo di lavaggi tollerato dal tessuto, oltre il quale l’indumento perde le proprie caratteristiche protettive e deve essere obbligatoriamente rottamato e sostituito;
  • tutela durante l’ispezione: questa integrazione procedurale è necessaria per dimostrare agli enti di controllo il rispetto delle norme, evitando le sanzioni penali e amministrative disposte dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.

 

Quali sanzioni rischiano le aziende che non si adeguano

In caso di mancato adeguamento normativo e mancata integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l’azienda rischia:

  • sanzioni penali e amministrative: previste esplicitamente dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 per l’omessa o incompleta valutazione dei rischi, la mancata mappatura delle mansioni e l’assenza dei protocolli di lavaggio e sostituzione dei DPI;
  • responsabilità civile per violazione dell’art. 2087 C.C.: deriva dall’inadempimento dell’obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore attraverso la manutenzione e sanificazione dei dispositivi di protezione.

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