Con la Circolare INL n. 1/2026 e la sentenza n. 8152/2025 della Corte di Cassazione, sono state introdotte nuove regole in materia di manutenzione degli indumenti da lavoro e di valutazione dei rischi.
Ogni capo utilizzato per proteggere i dipendenti da rischi specifici, come agenti chimici o intemperie, deve essere classificato come Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) indipendentemente dal settore aziendale.
La normativa stabilisce l’obbligo assoluto per il datore di lavoro di farsi carico della manutenzione e sanificazione degli abiti, classificati come DPI, presso lavanderie industriali vietando quindi il lavaggio domestico.
Le imprese devono obbligatoriamente integrare queste procedure nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), specificando i protocolli di igienizzazione e il ciclo di vita dei capi.
Quali sono le novità introdotte dal D.L. 159/2025
Il D.L. 159/2025 stabilisce nuove regole sulla classificazione dei capi di lavoro, la loro manutenzione e l’aggiornamento dei documenti di sicurezza aziendali, nello specifico:
- divieto di lavaggio domestico e obbligo di gestione industriale: è vietato far lavare o igienizzare gli indumenti-DPI a casa ai lavoratori. L’onere della manutenzione ricade sul datore di lavoro, che deve affidarsi a lavanderie industriali certificate in grado di garantire e tracciare i processi di igienizzazione, come riportato nella sentenza della corte di Cassazione n°8152/2025;
- estensione della qualifica di DPI: tutti gli indumenti, divise o accessori che vengono utilizzati per proteggere il lavoratore da rischi specifici (come agenti chimici o biologici, intemperie, calore e schizzi, scarsa visibilità o rischio elettrico) sono considerati a tutti gli effetti un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). Non rientrano nell’estensione gli abiti di solo decoro o rappresentanza;
- obbligo di integrazione del DVR: il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato specificando mansioni e capi forniti, formalizzando i protocolli di lavaggio e definendo il ciclo di vita massimo dell’abito (ossia il numero di lavaggi oltre il quale la protezione decade).
IMPORTANTE: questi obblighi non dipendono dal settore formale dell’azienda, ma dalle mansioni svolte e dal rischio reale a cui il dipendente è esposto.
Come formalizzare i protocolli di lavaggio e il ciclo di vita dei DPI nel DVR
Per attestare la conformità dell’azienda alle nuove direttive, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve integrare i seguenti requisiti operativi imprescindibili:
- mappatura puntuale di mansioni e capi: associazione diretta tra ciascun ruolo aziendale, i rischi specifici della mansione e la tipologia di abito o divisa assegnata;
- formalizzazione del lavaggio industriale: esplicitazione nel DVR che la manutenzione e la sanificazione sono affidate esclusivamente a lavanderie industriali certificate, in grado di garantire e tracciare i processi di igienizzazione (con espresso divieto di lavaggio domestico);
- definizione del ciclo di vita del capo: indicazione del limite massimo di lavaggi tollerato dal tessuto, oltre il quale l’indumento perde le proprie caratteristiche protettive e deve essere obbligatoriamente rottamato e sostituito;
- tutela durante l’ispezione: questa integrazione procedurale è necessaria per dimostrare agli enti di controllo il rispetto delle norme, evitando le sanzioni penali e amministrative disposte dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08.
Quali sanzioni rischiano le aziende che non si adeguano
In caso di mancato adeguamento normativo e mancata integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l’azienda rischia:
- sanzioni penali e amministrative: previste esplicitamente dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 per l’omessa o incompleta valutazione dei rischi, la mancata mappatura delle mansioni e l’assenza dei protocolli di lavaggio e sostituzione dei DPI;
- responsabilità civile per violazione dell’art. 2087 C.C.: deriva dall’inadempimento dell’obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore attraverso la manutenzione e sanificazione dei dispositivi di protezione.