In data 24 Maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato Regioni del 17 Aprile stipulato tra Regioni, Governo e Province autonome di Trento e Bolzano in attuazione dell’articolo 37, comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008.
L’accordo ridefinisce tempistiche e contenuti dei programmi di formazione ed aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro per datori di lavoro, dirigenti, lavoratori, datori di lavoro RSPP, ASPP e RSPP.
Quando entra in vigore l’accordo e qual è il periodo transitorio previsto
L’accordo entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 maggio 2025) ed è previsto un periodo transitorio della durata di 12 mesi. Durante tale periodo è possibile continuare ad erogare i corsi secondo la normativa precedente, anche se è fortemente consigliato adeguarsi quanto prima alle disposizioni del nuovo accordo.
La formazione svolta prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo resta comunque valida?
Restano validi i corsi di formazione per Datori di Lavoro tenuti prima dell’entrata in vigore dell’accordo a patto che siano conformi allo stesso.
Per i preposti rimangono validi i percorsi formativi effettuati in vigenza delle precedenti normative per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
Novità! Obbligo di formazione del Datore di Lavoro
Al fine di garantire il rispetto degli obblighi formativi definiti dall’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro deve partecipare anche al corso di formazione come previsto nella Parte II punto 3 del presente accordo; il corso deve essere necessariamente completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
I Datori di Lavoro che hanno già frequentato il corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) non ha l’obbligo di partecipare al corso base.
L’accordo Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza in breve
Attraverso l’intesa siglata tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano vengono di fatto riorganizzati e aggiornati gli accordi formativi in tema di sicurezza sul lavoro.
Nello specifico:
- contenuti, durata e modalità di erogazione dei corsi obbligatori;
- modalità di verifica finale per i lavoratori partecipanti ai corsi;
- monitoraggio e controllo delle attività formative e dell’applicazione di quanto stabilito dalla norma; l’attenzione è rivolta tanto agli enti formatori quanto a coloro che devono partecipare agli eventi formativi.
L’accordo Conferenza Stato Regioni prevede inoltre:
- nuovi obblighi formativi per l’utilizzo di attrezzature specifiche (carriponte e gru a bandiera, caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e Macchine agricole raccoglifrutta (CRF));
- percorsi formativi ad hoc per i lavoratori presso ambienti confinati o potenzialmente inquinati;
- regole inerenti all’organizzazione dei corsi (limite al numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discendente);
- che la formazione dei dipendenti neo assunti non possa più essere erogata e conclusa entro i 60 giorni dall’assunzione; i lavoratori dovranno ricevere la formazione in merito ai rischi specifici a cui verranno esposti prima di essere adibiti alle mansioni;
- il limite di massimo 10 anni della validità del credito formativo maturato dallo svolgimento dei corsi: se entro tale periodo il lavoratore completerà l’aggiornamento del corso, potrà tornare a svolgere il ruolo per cui era abilitato, altrimenti dovrà ripetere l’intero percorso formativo;
- indicazioni specifiche circa i soggetti che possono svolgere la formazione;
- l’obbligo da parte del Datore di Lavoro di monitorare l’efficacia della formazione.
Cambiamenti Formazione Datori di Lavoro
Corso base obbligatorio di 16 ore suddiviso in Modulo giuridico normativo e Modulo organizzativo e gestione della SSL.
È previsto un Modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore per imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei e mobili.
È consentita la formazione in modalità e-learning.
Aggiornamento obbligatorio:
- Ogni 5 anni;
Durata minima dell’aggiornamento: 6 ore, è consentito l’aggiornamento in modalità e-learning.
Cambiamenti Formazione Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
I Datori di lavoro dovranno partecipare ai seguenti corsi:
- formazione per Datore di Lavoro;
- successivamente, al corso di formazione per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) di 8 ore, suddiviso in tre moduli tematici;
- se appartenenti ad alcuni settori ATECO, dovranno partecipare a moduli integrativi di durata variabile.
Non è consentita la formazione in modalità e-learning.
Aggiornamento obbligatorio:
- Ogni 5 anni a partire dalla data di conclusione del modulo comune;
Durata minima dell’aggiornamento: 8 ore; copre anche il corso di aggiornamento per Datore di Lavoro, è consentito l’aggiornamento in modalità e-learning.
Cambiamenti Formazione Preposto
I preposti dovranno partecipare ai seguenti corsi:
- formazione per lavoratori parte generale e specifica secondo il livello di rischio a cui sono esposti;
- successivamente al corso di formazione per preposti di 12 ore, suddiviso in quattro aree tematiche.
Non è consentita la formazione in modalità e-learning.
Aggiornamento obbligatorio:
- Ogni 2 anni;
- Ogni volta che si verificano:
- Modifiche significative dell’organizzazione o dei processi produttivi;
- Presenza di nuovi rischi.
Durata minima dell’aggiornamento: 6 ore, non è consentito l’aggiornamento in modalità e-learning.
Cambiamenti Formazione Dirigenti
I dirigenti dovranno partecipare ai seguenti corsi:
- corso di formazione per dirigenti di 12 ore, suddiviso in quattro moduli:
- Giuridico normativo;
- Gestione e organizzazione della sicurezza;
- Compiti specifici del dirigente in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro;
- Comunicazione, formazione, informazione e consultazione dei lavoratori.
- modulo aggiuntivo “Cantieri” di durata minima 6 ore per imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei e mobili.
Non è consentita la formazione in modalità e-learning.
Aggiornamento obbligatorio:
- Ogni 5 anni;
Durata minima dell’aggiornamento: 6 ore, è consentito l’aggiornamento in modalità e-learning.
Cambiamenti Formazione RSPP e ASPP
Rimane invariata la durata dei corsi, ovvero:
Moduli obbligatori:
- Modulo A: 28 ore (obbligatorio per entrambi – RSPP e ASPP), consentito in modalità e-learning;
- Modulo B: 48 ore (obbligatorio per entrambi – RSPP e ASPP), non consentito in modalità e-learning;
- Modulo C: 24 ore (solo per il RSPP), non consentito in modalità e-learning.
Moduli aggiuntivi per particolari settori produttivi:
- Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore);
- Modulo B-SP2: Pesca (12 ore);
- Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore);
- Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore);
- Modulo B-SP5: Chimico – Petrolchimico (16 ore);
Aggiornamento obbligatorio:
- RSPP: 40 ore ogni 5 anni;
- ASPP: 20 ore ogni 5 anni.
Per entrambi i ruoli il monte ore complessivo di aggiornamento potrà essere distribuito nell’arco temporale del quinquennio ed è ammesso l’aggiornamento in modalità e-learning.
Cambiamenti Formazione Coordinatori per la Sicurezza
Rimane invariata la durata dei corsi, ovvero:
- Modulo giuridico (28 ore), consentito in modalità e-learning;
- Modulo tecnico (52 ore), non consentito in modalità e-learning;
- Modulo metodologico/organizzativo (16 ore), non consentito in modalità e-learning;
- Parte pratica (24 ore) non consentita in modalità e-learning:
- Documenti di salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (4 ore);
- Criteri di progettazione (6 ore);
- Stesura del PSC e del fascicolo (8 ore);
- Attività coordinamento (6 ore).
Aggiornamento obbligatorio:
- Ogni 5 anni;
Durata minima dell’aggiornamento: 40 ore, è consentito l’aggiornamento in modalità e-learning.
Cambiamenti Formazione generale e specifica per i lavoratori
Rimane invariata la durata dei corsi, ovvero:
- formazione generale di 4 ore;
- Formazione specifica da 4 a 12 ore, in base alla classe di rischio ATECO:
- 4 ore: rischio basso;
- 8 ore: rischio medio;
- 12 ore: rischio alto.
Viene meno la possibilità dell’impresa di completare la formazione sicurezza dei lavoratori neo-assunti entro i 60 giorni dall’assunzione. La formazione in modalità e-learning è consentita per la formazione generale (tutti i settori) e specifica (solo per i settori a basso rischio).
Aggiornamento obbligatorio:
- Ogni 5 anni:
- Ogni volta che si verificano:
- Modifiche significative nella valutazione dei rischi;
- Esiti negativi delle verifiche sull’efficacia della formazione.
Durata minima dell’aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
Al datore di lavoro spettano i seguenti obblighi:
- corretta informazione e formazione dei lavoratori;
- Attestare l’avvenuta formazione.
Introduzione Formazione specifica per lavoratori e datori di lavoro in ambienti confinati
Lavoratori e datori di lavoro che operano in ambienti confinati ovvero sospetti di inquinamento devono seguire corsi di formazione specifica della durata di 12 ore con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.
Anche in questo caso l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con una durata minima di 4 ore inerenti alla parte pratica.
Il corso deve essere completato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.
Obbligo da parte del Datore di Lavoro di verificare l’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di verificare l’efficacia dell’azione formativa a seguito della conclusione del corso attraverso gli strumenti indicati dalla normativa, ovvero:
- Analisi infortunistica aziendale;
- Questionari da somministrare al personale;
- Check list di valutazione.
Nuovo Accordo Stato Regioni formazione: quali accordi vengono abrogati?
A partire dal 24 Maggio sono stati abrogati i seguenti accordi:
- Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR): relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19/08/2016;
- Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR): recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/2012;
- Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR): relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12/03/2012;
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR): sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D. Lgs. 81/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/01/2012;
- Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR): ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11/01/2012.