Le nuove regole introdotte dall’Europa per il rischio amianto

Dal 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025 numero 213 recante l’Attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

La normativa modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Ai fini dell’attuazione della Direttiva UE 2023/2668 sono state introdotte una serie di variazioni alla norma che regola la sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. 81/08: analizziamo insieme quali sono i nuovi obblighi per le aziende ed i nuovi standard tecnici di riferimento.

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I punti chiave del nuovo D. Lgs. 213/2025

Il D. Lgs. 213/2025 contiene 19 articoli e un Allegato che modificano, in particolare, il Titolo IX, Capo III del Decreto 81/08.

I punti chiavi della nuova normativa sull’amianto sono i seguenti:

  • limiti di esposizione più severi: 0.01 fibre/cm3;
  • metodologie di analisi e monitoraggio più avanzate: fino al 20 dicembre 2029 è consentito l’uso del microscopio ottico a contrasto (PCM) mentre, a partire dal 21 dicembre 2029, i laboratori sono obbligati all’uso della microscopia elettronica (EM);
  • rimozione dei materiali pericolosi contenenti amianto: i datori di lavoro devono eseguire indagini preliminari più approfondite e dare massima priorità agli interventi di rimozione;
  • maggiore sorveglianza sanitaria: protocolli più stringenti e obbligo di visita finale alla cessazione del rapporto di lavoro;
  • formazione: rafforzata la formazione obbligatoria per tutti i lavoratori esposti al rischio e per coloro che eseguono attività potenzialmente coinvolte.

 

Focus sulle modifiche al Titolo IX, Capo III del Decreto Legislativo 81/08

Le modifiche riguardano prevalentemente la misurazione delle fibre di amianto e la valutazione preventiva.

Protezione dal rischio amianto estesa a nuove categorie di lavoratori

La nuova normativa, ovvero l’articolo 2 in modifica all’articolo 246 del D. Lgs. 81/08, estende la protezione dal rischio amianto a nuove categorie di lavoratori che eseguono:

  • attività di manutenzione, ristrutturazione, demolizione e rimozione;
  • attività di smaltimento e trattamento di rifiuti contenenti amianto;
  • interventi di bonifica di siti;
  • attività estrattiva o di scavo di pietre verdi;
  • lotta antincendio;
  • gestione delle emergenze legate ad eventi naturali estremi dove è presente un rischio per la salute dei lavoratori che deriva (o può derivare) dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Valutazione preventiva e priorità di rimozione

L’articolo 4, che modifica l’articolo 248 del D. Lgs. 81/0, stabilisce che il datore di lavoro deve implementare tutte le misure necessarie per individuare la potenziale presenza di amianto.

È consentito consultare i documenti pertinenti e verificare con i proprietari e, in assenza di informazioni, il datore di lavoro può richiedere il supporto di un tecnico qualificato per un esame dei materiali prima dell’inizio dei lavori.

L’articolo 5 che modifica l’articolo 249 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che, in sede di valutazione dei rischi per stabilire la natura ed il grado di esposizione, il datore di lavoro deve dare priorità alla rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di bonifica o manutenzione.

Notifica e conservazione dei documenti

L’art. 6, che modifica art. 250 D. Lgs. 81/08, impone al datore di lavoro di inserire nella notifica dettagli specifici su:

  • dispositivi per la protezione delle vie respiratorie;
  • misure di decontaminazione;
  • tecniche di abbattimento delle polveri, che devono essere idonee a rispettare il nuovo limite di 0,01 f/cm³.

L’introduzione del comma 2-bis, ha reso obbligatoria la conservazione per 40 anni della documentazione di cui al comma 2, lettera d:

  • numero e elenco dei lavoratori potenzialmente assegnati al sito;
  • certificati di formazione individuali;
  • data dell’ultima visita medica periodica.

Misure di prevenzione e protezione

L’art. 7 (modifica art. 251 D. Lgs. 81/08) stabilisce misure più rigorose per ridurre l’esposizione al “più basso valore tecnicamente possibile”.

I processi devono essere pertanto progettati e gestiti in modo da non produrre polvere di amianto.

Se ciò non è possibile, si deve evitarne l’emissione in aria tramite: aspirazione alla fonte, eliminazione della polvere o abbattimento continuo delle fibre sospese mediante acqua nebulizzata e/o incapsulanti.

All’articolo 251, comma 1 sono stati aggiunti nuovi obblighi:

  • lett. e-bis: i lavoratori devono sottoporsi a procedure adeguate di decontaminazione;
  • lett. e-ter: deve essere garantita una protezione specifica e adeguata per i lavoratori che si trovano in ambienti chiusi.

Nuovi Valori Limite di Esposizione (VLEP)

Come anticipato sono stati introdotti limiti più stringenti di esposizione.

L’art. 10 (modifica art. 254 D. Lgs. 81/08) abolisce il vecchio limite di 0,1 f/cm³, fissando il nuovo valore a 0,01 fibre/cm³, calcolato come media ponderata nel tempo (TWA) su 8 ore.

Metodiche di Campionamento e Misurazione

Il D. Lgs. 213/2025 (art. 9, modifica art. 253 D. Lgs. 81/08) definisce un regime transitorio per le tecniche di misurazione:

Fino al 20 dicembre 2029 è consentito:

  • utilizzare la microscopia ottica in contrasto di fase;
  • conteggiare secondo il metodo OMS (1997) o equivalente.

A partire dal 21 dicembre 2029 è obbligatorio:

  • utilizzare la microscopia elettronica (o metodo equivalente/più accurato);
  • includere nel conteggio anche le fibre con larghezza inferiore a 0,2 micrometri;

Formazione dei lavoratori

L’art. 13 (modifica art. 258 D. Lgs. 81/08) introduce requisiti formativi più specifici:

  • la formazione deve adattarsi alla mansione, ai compiti e ai metodi specifici del lavoratore (comma 2-bis);
  • obbligo di formazione aggiuntiva sull’uso di macchinari e tecnologie per il contenimento delle emissioni in fase di demolizione e rimozione (comma 3-bis);
  • acquisizione di competenze specifiche su selezione, limiti e uso corretto dei dispositivi di protezione, con focus sulle vie respiratorie.

Sorveglianza sanitaria triennale

L’art. 14 (modifica art. 259 D. Lgs. 81/08) aggiorna il ruolo del Medico Competente. Per i lavoratori esposti al rischio amianto è prevista una sorveglianza sanitaria con periodicità almeno triennale.

Ufficializzazione delle patologie correlate al rischio amianto

L’art. 17 introduce l’Allegato XLIII-ter che elenca ufficialmente le malattie professionali legate all’amianto:

  • asbestosi;
  • mesotelioma;
  • cancro del polmone, della laringe e delle ovaie;
  • cancro gastrointestinale;
  • malattie pleuriche non maligne.

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