I requisiti acustici passivi (RAP) sono definiti dal DPCM 5 dicembre 1997 come l’insieme dei valori limite delle prestazioni acustiche che devono essere garantite dagli edifici e dai loro componenti, al fine di contenere la trasmissione del rumore proveniente da sorgenti sonore interne ed esterne, assicurando un adeguato livello di comfort acustico per gli occupanti.
Il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di requisiti acustici passivi costituisce un obbligo di legge e deve essere considerato fin dalle prime fasi della progettazione, al fine di assicurare la conformità dell’edificio alle prescrizioni del DPCM 5 dicembre 1997 e di prevenire situazioni di non conformità al termine dei lavori.
Mentre la valutazione di impatto acustico (VIA) si concentra sul rumore generato da una specifica attività e su come questo influisca sull’ambiente esterno, la verifica dei requisiti acustici passivi (RAP), invece, è finalizzata alla valutazione delle prestazioni acustiche dell’edificio e dei suoi componenti, in relazione all’isolamento dai rumori interni ed esterni e ai livelli di rumore generati dagli impianti tecnologici.
Nell’approfondimento di oggi ci occuperemo di:
- definire che cosa sono i requisiti acustici passivi;
- in che modo vengono calcolati;
- relazione di calcolo previsionale dei RAP
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Che cosa sono i requisiti acustici passivi?
I requisiti acustici passivi sono costituiti dai valori limite delle prestazioni acustiche che gli edifici e i loro elementi costruttivi devono rispettare per legge, con riferimento all’isolamento dai rumori esterni, all’isolamento acustico tra ambienti e unità immobiliari, all’isolamento dai rumori da calpestio e ai livelli di rumore prodotti dagli impianti tecnologici.
Il principale riferimento normativo nazionale è il DPCM 5 dicembre 1997.
Come si verificano i requisiti acustici passivi?
I requisiti acustici passivi possono essere verificati mediante misurazioni fonometriche in opera, eseguite a edificio ultimato da parte di Tecnico Competente in Acustica, oppure tramite valutazioni previsionali di tipo analitico in fase progettuale. I valori limite stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 si riferiscono infatti alle prestazioni acustiche in opera, ossia alle condizioni reali dell’edificio una volta completato.
Le valutazioni previsionali si basano su modelli di calcolo descritti dalla serie di norme UNI EN ISO 12354 e dalla UNI 11175, che consentono di stimare le prestazioni acustiche dell’edificio a partire dalle caratteristiche degli elementi costruttivi. Qualora tali modelli non risultino applicabili alla specifica configurazione progettuale, la verifica può essere condotta facendo riferimento a soluzioni tecniche validate o a dati sperimentali relativi a edifici analoghi.
Relazione di calcolo previsionale dei RAP: quando è obbligatoria e chi può elaborarla
La relazione di calcolo previsionale dei requisiti acustici passivi è uno strumento tecnico finalizzato a stimare, in fase progettuale, il rispetto dei valori limite di legge previsti dal DPCM 5 dicembre 1997, consentendo di valutare le prestazioni acustiche dell’edificio prima della realizzazione delle opere.
Le prestazioni acustiche oggetto di valutazione riguardano:
- l’isolamento acustico ai rumori aerei tra unità immobiliari o ambienti confinanti;
- l’isolamento acustico dai rumori provenienti dall’esterno;
- l’isolamento dai rumori da calpestio;
- i livelli massimi di rumore prodotti dagli impianti tecnologici a servizio dell’edificio.
Oltre alle prescrizioni del DPCM 5/12/1997, nella valutazione possono trovare applicazione ulteriori disposizioni normative e regolamentari, quali:
- regolamenti edilizi comunali e leggi regionali;
- normative specifiche per aree soggette a particolari vincoli (ad esempio zone aeroportuali);
- disposizioni dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei casi di appalti pubblici.
Fermo restando il rispetto dei limiti minimi di legge, il committente può richiedere, mediante specifiche di capitolato, prestazioni acustiche in opera più restrittive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.
Quali sono le informazioni contenute nella relazione di calcolo dei RAP
Non ci sono documenti legislativi nazionali che definiscono i contenuti minimi di una relazione di calcolo dei RAP.
È possibile tuttavia trovare delle indicazioni in alcuni Regolamenti edilizi comunali o in leggi regionali.
La relazione di calcolo dei RAP deve essere eseguita prima o dopo l’inizio dei lavori?
La normativa di riferimento non fornisce indicazioni specifiche in merito, tuttavia in alcune Regioni le Leggi ed i Regolamenti richiedono di eseguire la relazione prima.
È importante sottolineare che:
- per garantire il raggiungimento delle prestazioni di isolamento acustico previste dal progetto, è necessario effettuare simulazioni di calcolo previsionali;
- in molte circostanze, una volta ultimati i lavori, il soggetto responsabile dell’intervento deve attestare il rispetto dei valori limite fissati dal DPCM 5/12/1997, utilizzando i moduli o le procedure richieste dal Comune o dall’ente competente.
Dunque, in entrambi i casi, una relazione di calcolo previsionale è fondamentale per impostare correttamente i lavori.
Chi deve redigere la relazione di calcolo previsionale dei RAP
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, della Legge 447/1995, le misurazioni e le verifiche in opera dei requisiti acustici passivi devono essere effettuate da un tecnico competente in acustica.
Anche in fase progettuale è fondamentale la consulenza di un esperto in materia
In particolare, al tecnico competente spetta il compito di:
- verificare il rispetto dei valori limite definiti dalla normativa vigente;
- sviluppare eventuali piani di risanamento acustico ed eseguire i controlli successivi.
Per quanto riguarda i calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi, la normativa nazionale non stabilisce un obbligo formale che imponga esclusivamente al tecnico competente di elaborarli. In generale, tali calcoli possono essere eseguiti anche da altri professionisti tecnici qualificati, come i progettisti edili, fermo restando che:
- per garantire la validità della verifica, è opportuno che chi esegue i calcoli possieda adeguata competenza tecnica e conoscenza delle norme UNI/ISO applicabili;
- è sempre necessario verificare eventuali disposizioni regionali o regolamenti edilizi comunali che possano prevedere requisiti più restrittivi in merito alla figura incaricata della redazione della relazione.