Una definizione di inquinamento acustico

La Legge numero 447 del 26 Ottobre 1995 identifica l’inquinamento acustico come il rumore immesso nell’ambiente esterno o abitativo che provoca disturbo allo svolgimento delle normali attività umane e che costituisce un potenziale rischio per la salute umana o dell’ambiente.

Impatto acustico ambientale

Pageambiente effettua monitoraggi fonometrici al fine di eseguire valutazioni di clima acustico (VLC) e di impatto acustico (VIA), inoltre, avvalendosi dell’ausilio di software certificati è in grado di fare simulazioni con lo scopo di eseguire valutazioni previsionali di impatto e clima acustico.

Relazione clima acustico: quando è necessaria

La normativa di riferimento richiede la relazione clima acustico quando:

  • quando è in programma la realizzazione di nuovi edifici identificati come sensibili quali: edifici residenziali, ospedali, scuole o giardini pubblici, al fine di valutare se la zona è adatta alla loro costruzione;
  • quando i lavori programmati hanno lo scopo di cambiare la destinazione d’uso della struttura.

È importante ricordare che nel primo caso l’obbligo di presentare la valutazione di clima acustico spetta alla ditta edile incaricata di svolgere i lavori.

Misurazioni inquinamento acustico: i rilievi fonometrici

Pageambiente esegue, tramite i suoi tecnici competenti in Acustica, rilievi fonometrici di rumore ambientale secondo la legge quadro 447/1995, avvalendosi di strumentazione tarata e certificata di classe1.

Valutazione previsionale di clima acustico (VPCA): quando serve

La valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera, ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione, allo scopo di caratterizzare, dal punto di vista acustico, un’area sulla quale si preveda la realizzazione di strutture edilizie e di aree attrezzate per attività suscettibili di particolare tutela, e di valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente.

Attraverso la VPCA si dovrà stabilire se il clima acustico del l’area risulta idoneo alla
realizzazione dell’opera ed al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione
sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione.

Secondo l’articolo 8 comma 3 della legge 447/1995 la VPCA è obbligatoria per la realizzazione di:

  1. nuovi complessi abitativi che si trovano nelle vicinanze di opere estremamente rumorose;
  2. strutture ospedaliere;
  3. case di riposo e case di cura;
  4. asili nido e scuole;
  5. parchi urbani;
  6. parchi extraurbani.

Valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA)

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera – ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione – allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è obbligatoria prima della realizzazione, modifica o potenziamento di opere che possono portare un impatto acustico considerevole. Esse, come specificato all’art. 8 – comma 2 – della legge n. 447/1994, sono:

  • aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  • strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali);
  • discoteche;
  • circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  • impianti sportivi e ricreativi;
  • ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

In base al comma 4, inoltre, la documentazione di previsione di impatto acustico dev’essere prevista anche per le domande “per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture”, oltre che per le domande di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività produttive.

Certificazione Acustica degli Edifici

Il D.P.C.M. 5-12-1997 è il documento di riferimento nella normativa italiana per l’acustica in edilizia.

Definisce le prestazioni che devono possedere gli edifici in merito a:

  • Isolamento dai rumori aerei tra differenti unità immobiliari
  • Isolamento dai rumori esterni
  • Isolamento dai rumori da calpestio
  • Isolamento dai rumori di impianti a funzionamento continuo e discontinuo
  • Tempo di riverberazione (per aule e palestre delle scuole).

La norma, entrata in vigore dal 31 dicembre 2011, prevede che tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno dotarsi della certificazione acustica, così come chi deciderà di affittare o vendere il proprio immobile.

Sono soggette al rispetto della normativa appena citata le seguenti categorie di immobili:

  • categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
  • categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
  • categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
  • categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
  • categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
  • categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
  • categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

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