D.M. 3 SETTEMBRE 2021: criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

L’ultimo aggiornamento normativo in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro è il Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 recante i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Tali criteri permettono di definire:

  • le misure precauzionali di esercizio;
  • le misure precauzionali che permettono di evitare incendi e limitarne le conseguenze.

 

Il nuovo decreto ministeriale 3 settembre 2021 in breve

Come indicato dall’articolo 1 il presente decreto ministeriale è rivolto a tutte le realtà lavorative descritte dall’articolo 62 del decreto 81/2008.

L’articolo 2 stabilisce che la valutazione dei rischi di incendio e la definizione delle misure di prevenzione deve essere eseguita nel rispetto dei criteri definiti dall’articolo 3 e, dove necessario, deve essere coerente e complementare alla valutazione del rischio esplosione (Titolo XI del D. Lgs. 81/2008).

All’articolo 3 sono riportati i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio:

  1. per i luoghi di lavoro caratterizzati da basso rischio (punto 1, comma 2 dell’allegato 1);
  2. per i luoghi di lavoro non in elenco al comma 1 e 2 il riferimento normativo in materia di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio è rappresentato dal comma 3 del Decreto del 3 agosto 2015;
  3. per i luoghi di lavoro in elenco al comma 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono indicati dal comma 4 del Decreto del 3 agosto 2015.

L’articolo 4 stabilisce infine che per i luoghi di lavoro esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente decreto l’adeguamento alle disposizioni avviene in presenza di modifiche sostanziali al processo produttivo o all’organizzazione del lavoro o quando l’attività di sorveglianza sanitaria lo richiede.

 

Cosa prevede l’allegato per i luoghi di lavoro a basso rischio antincendio

Il nuovo Decreto 3 settembre 2021 contiene un allegato riguardante i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro caratterizzati da un livello di rischio basso”. Parliamo di criteri semplificati rispetto ad ambienti lavorativi caratterizzati da una componente di rischio maggiore.

Nello specifico l’allegato si rivolge a:

  • luoghi con una superfice lorda totale minore o uguale a 1000 metri quadrati;
  • luoghi di lavoro con un affollamento totale minore o uguale a 100 occupanti;
  • luoghi di lavoro con piani di lavoro ad una quota compresa tra i -5 ed 24 metri;
  • luoghi dove non sono stoccate o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • luoghi dove non vengono realizzate lavorazioni tali da scatenare incendi;
  • luoghi dove non vengono conservati o trattati materiali combustibili in quantità significative.

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