E-commerce prodotti alimentari, cosa prevede il Regolamento UE 1169/2011

Il 2020, anno della pandemia e dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, ha determinato un cambiamento radicale nelle abitudini quotidiane. Tra queste, il lockdown ha modificato anche il modo di fare la spesa, in cui lo shopping online è divenuto preponderante, in particolare l’e-commerce di alimentari, che ha registrato una crescita esponenziale.

Questo forte incremento di richieste ha spinto le imprese grandi e piccole ad investire sul digitale, mettendosi all’opera con marketplace e siti di proprietà.

È stato inoltre introdotto anche il concetto fondamentale di proximity marketing, ovvero quando negozi alimentari e ristoranti, tramite applicazioni e siti di shopping online, mettono a disposizione il proprio catalogo di prodotti e lo portano direttamente a casa dei clienti.

 

QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI CHE REGOLANO IL COMMERCIO ONLINE DEI PRODOTTI ALIMENTARI?

La vendita di alimenti realizzata mediante tecniche di comunicazione a distanza è disciplinata dal Reg. UE 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare l’art. 14.

Il Reg. UE 1169/2011 definisce, nell’art. 2, lett. u, la vendita a distanza come “tecnica di comunicazione a distanza”, ossia “qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti”.

Il Regolamento riconosce inoltre che gli alimenti forniti mediante queste modalità di vendita devono essere soggetti agli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, e, dato il contesto, si è ritenuto necessario chiarire che “in tali casi, le informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l’acquisto”.

 

A CHI SI RIVOLGE LA CONSULENZA

Il regolamento è rivolto a tutte quelle aziende, negozi di alimentari, produttori che intendono proporre la vendita dei loro prodotti mediante siti online o agli stessi intestatari di siti internet che si occupano della vendita di prodotti per conto di terzi.

 

COSA DEVE FARE L’AZIENDA

L’azienda che quindi decide di proporre i propri prodotti alimentari al mercato on-line si inserisce a pieno titolo all’interno della filiera alimentare. Pertanto occorre adempiere a una serie di obblighi normativi specifici per il settore alimentare ovvero:

  1. notificare al suap la propria attività;
  2. redigere un piano di autocontrollo HACCP che definisce gli eventuali rischi connessi alla propria realtà aziendale;
  3. verificare che il sito web riporti tutte le informazioni necessarie richieste da norma di legge;
  4. controllore che le etichette del prodotto venduto riportino tutte le informazioni obbligatorie;
  5. effettuare analisi di controllo su campioni rappresentativi di prodotto, per verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
  6. se chi vende si occupa anche del trasporto merce ai clienti, definire procedure specifiche inerenti alla metodica di trasporto/consegna al cliente.

Pageambiente S.r.l. può supportarvi negli adempimenti degli obblighi normativi sopra specificati. Inoltre possiamo effettuare attraverso il laboratorio accreditato del Gruppo CSA S.p.A. anche tutte le analisi necessarie ad alimenti e bevande.

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