Emissioni in atmosfera: che cosa sono e quali sono le pratiche autorizzative richieste per gli impianti e le industrie

Rientrano nel gruppo delle emissioni tutte quelle sostanze allo stato solido, liquido o gassoso che generano inquinamento atmosferico.

Frutto di differenti sorgenti come impianti produttivi, aziende chimiche o il traffico quotidiano queste emissioni sono in parte il risultato della combinazione di fattori che favoriscono l’accumulo di sostanze inquinanti e in parte il risultato della combinazione di altri che favoriscono la loro rimozione e/o diluizione nell’atmosfera.

Dopo aver analizzato le caratteristiche delle principali fonti emissive e dei contaminanti atmosferici, procederemo con un’analisi del quadro di riferimento normativo relativo alle emissioni in atmosfera con approfondimenti dedicati ai limiti e alle pratiche autorizzative richieste.

 

Emissioni atmosferiche: facciamo chiarezza fonti emissive e contaminanti atmosferici

Le fonti emissive vengono classificate sulla base di diversi fattori tra cui i principali sono: l’estensione, le modalità di funzionamento nel tempo e la relativa dislocazione nello spazio.

Tenendo conto di questi parametri è possibile identificare fonti emissive localizzate, diffuse, continue o discontinue, fisse o mobili.

Sono definite LOCALIZZATE tutte le emissioni lineari ovvero quelle prodotte da veicoli in movimento, le emissioni puntuali come quelle che provengono dai camini delle aziende e, infine, le emissioni areali frutto dell’evaporazione di sostanze inquinanti.

Sono emissioni DIFFUSE quelle che non vengono convogliate dai camini industriali.

Le emissioni vengono definite CONTINUE o DISCONTINUE in base al relativo funzionamento nel corso del tempo; si parla di emissioni FISSE o MOBILI in riferimento a come queste si distribuiscono nello spazio.

Sono fisse le emissioni associate per esempio ad una centrale che produce energia elettrica mentre sono mobili le emissioni prodotte da un particolare macchinario in movimento.

Mentre le fonti emissive sono quelle che producono di fatto le emissioni in atmosfera, i contaminanti atmosferici sono quegli elementi che generano modifiche ed alterazioni nei parametri chimici e fisici dell’aria.

Sono CONTAMINANTI PRIMARI quelli che arrivano direttamente in atmosfera senza subire modifiche, al contrario sono CONTAMINANTI SECONDARI quelli frutto di reazioni fisiche e chimiche tra contaminanti primari.

Mentre i contaminanti primari sono prodotti dalle combustioni, pensiamo al monossido di carbonio, quelli secondari sono l’ozono, i chetoni oppure le aldeidi.

 

Autorizzazioni emissioni in atmosfera: procedura ordinaria e procedura semplificata a confronto

Tutte le imprese che producono emissioni in atmosfera sono tenute a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 183/2017 che ha recentemente modificato quanto stabilito dalla Parte V del D.Lgs. 152/06.

La presente normativa ha di fatto modificato le direttive del Testo Unico Ambientale:

  • Rivendendo i limiti delle emissioni in atmosfera;
  • Snellendo la parte relativa alle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;
  • Migliorando il coordinamento tra le diverse pratiche autorizzative.

Per l’ottenimento delle pratiche autorizzative richieste le imprese che producono emissioni in atmosfera possono seguire due tipologie di procedure: quella ordinaria e quella semplificata o generale.

 

Emissioni in atmosfera: la procedura semplificata

La procedura semplificata è disciplinata dall’articolo 272 del D. Lgs. 152/06 e si occupa delle autorizzazioni generali che gli impianti in deroga possono ottenere al posto di quelle ordinarie.

Quando parliamo di impianti in deroga stiamo facendo riferimento a tutte quelle realtà che producono emissioni in atmosfera poco rilevanti (parte I Allegato IV modificato dal D.Lgs. 183/2017).

Il D.Lgs. 183/2017 ha apportato modifiche all’articolo 272:

  • estendono l’accesso alla procedura semplificata a tutti gli impianti che non rientrano nell’elenco fornito al comma 4 che contiene l’elenco degli stabilimenti che producono sostanze pericolose;
  • rivendendo quanto previsto dal comma 2 in base al quale l’autorità competente può ottenere autorizzazioni di tipo generale per stabilimenti e categorie di impianti dove sono stati definiti i limiti delle emissioni in atmosfera, i metodi di campionamento e quelli di analisi, la frequenza dei controlli e le prescrizioni relative alle tipologie di combustibili impiegati e alle condizioni di costruzione ed esercizio.

 

Emissioni in atmosfera: la procedura ordinaria

Alla procedura ordinaria delle emissioni in atmosfera si accede secondo quanto stabilito dall’articolo 269 del D. Lgs. 152/2006 modificato, come nel caso precedente, dal D. Lgs. 183/2017.

Tale procedura prevista dal DPR 59/2013 nel procedimento di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) prevede la presentazione presso la sede della Provincia della domanda di AUA.

Alla richiesta di autorizzazione emissioni in atmosfera devono essere allegati i seguenti documenti:

  • la Relazione Tecnica relativa al ciclo produttivo che vede il coinvolgimento degli impianti, con un approfondimento sulle attività e sul periodo di tempo che intercorre tra la messa in esercizio e la messa a regime degli stessi;
  • il Progetto dello stabilimento, con un’accurata descrizione delle attività, delle modalità di esercizio, dei punti di emissione, dei combustibili che si prevede di utilizzare e dei provvedimenti presi per limitare le emissioni in atmosfera;
  • i dati elencati dall’allegato I, Parte IV-bis e alla Parte V in presenza di impianti medi di combustione.

La procedura di autorizzazione ordinaria richiede inoltre che:

  • venga organizzata una conferenza dei servizi dall’autorità competente entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda;
  • venga presentata una richiesta di integrazioni da parte dell’Autorità competente: queste dovranno essere trasmesse nei 30 giorni successivi alla presentazione della domanda;
  • il procedimento venga chiuso entro 120 giorni (al massimo 150 quando sono state presentate integrazioni).

L’autorizzazione per le emissioni in atmosfera con procedura ordinaria rilasciata dall’Ente di competenza prevede delle prescrizioni secondo quanto stabilito dagli articoli 270 e 271 in merito:

  • alle modalità di captazione e convogliamento in presenza di emissioni convogliabili;
  • ai valori limite per le emissioni controllate;
  • ai valori limite di emissione per i diversi inquinanti;
  • alle emissioni diffuse (sono previste prescrizioni di tipo gestionale per contenere quelle fonti che l’autorità competente considera più preoccupanti);
    al lasso di tempo che intercorre tra la messa in esercizio dell’impianto e la sua messa a regime (come previsto dall’articolo 272 al comma 3 la messa in esercizio deve essere comunicata almeno 15 giorni prima);
  • il termine entro cui devono essere comunicati all’autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni.

L’autorizzazione ottenuta è valida per 15 anni.

 

Emissioni industriali in atmosfera: focus sulle emissioni odorigene

Il tema delle emissioni odorigene viene disciplinato dall’articolo 272 – bis nel D. Lgs. 152/2006 (Parte V del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. Numero 183 del 15 novembre 2017).

La presente norma indica che la normativa a livello Regionale, e le autorizzazioni rilasciate dall’autorità di competenza, devono contenere una serie di misure di prevenzione e limitazione relative alle emissioni odorigene prodotte da tutti gli impianti che rientrano nell’elenco fornito dal Titolo I della Parte V.

È importante inoltre che, ove richiesto, tra le misure di prevenzione e limitazione vengano indicati come previsto dall’articolo 271:

  • i valori limite delle emissioni in mg/Nm3;
  • i criteri e le procedure utilizzate per stabilire la portata massima (o la concentrazione massima) delle emissioni odorigene espresse in ouE/m³ o ouE/s prodotte dallo stabilimento;
  • le prescrizioni impiantistiche, quelle gestionali e i criteri utilizzati per identificare il potenziale impatto odorigeno di impianti ed attività ed il relativo piano di contenimento;
  • le procedure seguite per identificare i criteri sfruttati per identificare i recettori sensibili nel perimetro intorno allo stabilimento;
  • le portate massime o le concentrazioni massime di emissioni odorigene relative alle fonti di emissioni espresse in ouE/m³ o ouE/s

Emissioni industriali in atmosfera per i medi impianti di combustione

Il D. Lgs. 183/2017 introduce interessanti novità in merito alle emissioni in atmosfera prodotte dai medi impianti di combustione.

In questo caso viene messo in pratica quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2015/2193 che fornisce una definizione ad hoc di medi impianti di combustione:

“impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all’allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all’allegato II alla Parte Quinta”.

Questo tipo di impianti possono lavorare soltanto in presenza di un’autorizzazione specifica che i proprietari e/o gestori devono presentare entro:

  • il 1 gennaio 2028, se l’impianto ha una potenza superiore a 1 MW e pari/inferiore a 5 MW;
  • il 1 gennaio 2023, se l’impianto ha una potenza nominale maggiore di 5 MW.

Per i medi impianti di combustione vale inoltre quanto stabilito dall’articolo 273 – bis e quanto previsto in materia di raccolta e trasmissione delle emissioni in atmosfera.

Emissioni industriali in atmosfera per gli impianti termici civili

Un discorso a parte meritano gli impianti termici civili: rientrano in questa definizione tutte quelle strutture che hanno una potenza uguale o maggiore a 1 MW.

In questo caso la normativa di riferimento sarà l’articolo 283, lett. d-bis secondo cui:

  • il libretto di centrale deve essere integrato con la documentazione apposita prevista;
  • è necessario iscrivere l’impianto presso il registro autorizzativo tenuto dall’autorità competente.

Il produttore dell’impianto termico civile che non dispone dei registri di prova richiesti dal comma 2-bis dell’articolo 282 è a rischio sanzione: questo tipo di documentazione è importante in quanto dimostra la conformità delle specifiche e delle caratteristiche tecniche dell’impianto (articolo 285) e prova il rispetto dei limiti delle emissioni come indicato dall’articolo 286.

Sono inoltre soggetti a sanzione gli impianti che non sono iscritte nel registro autorizzativo.

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