Emissioni in atmosfera: obbligo di relazione tecnica per “sostanze classificate” entro il 28 Agosto 2021

Obbligo di relazione tecnica per installazioni/stabilimenti con emissioni di “sostanze classificate” ai sensi dell’art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 entro il 28 Agosto 2021

Per gli stabilimenti in cui sono utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene, scade il 28 agosto 2021 l’obbligo di redigere la relazione tecnica.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.102/2020 (che modifica il D.Lgs. 152/2006), è stato introdotto l’onere di invio di una relazione, ai sensi del comma 7 bis dell’art.271 del T.U. Ambiente, sulle emissioni in atmosfera di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene.

Il nuovo comma 7-bis dell’art 271 del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 102/2020, prevede la sostituzione, non appena tecnicamente ed economicamente possibile, delle sostanze e delle miscele

  • classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
  • classificate con tossicità e cumulabilità particolarmente elevata;
  • classificate come estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 (REACH).

L’adeguamento

Come previsto dal comma 7 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020, per gli stabilimenti e le installazioni esistenti in cui sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, sostanze o miscele “classificate” secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, la prima relazione deve essere inviata entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020, ossia entro il 28 agosto 2021.

Successivamente, ai fini dell’adeguamento alle prescrizioni di cui sopra, i gestori di stabilimenti ed installazioni esistenti (in esercizio al 28 agosto 2020) dovranno presentare una domanda di autorizzazione entro il 1° gennaio 2025, o entro una data precedente individuata dall’autorità competente alla luce della relazione da presentarsi entro il 28 agosto 2021.

L’adeguamento, anche su richiesta dell’autorità competente, può essere altresì previsto nelle domande di rinnovo periodico dell’autorizzazione o relative a modifiche sostanziali presentate prima del 1° gennaio 2025. A tal proposito si invitano i gestori a considerare tali nuove disposizioni già in occasione delle eventuali modifiche sostanziali e delle richieste di rinnovo e/o riesame delle autorizzazioni vigenti per le quali l’istanza sarà presentata anche prima del 1° gennaio 2025.

Obblighi periodici successivi

Per stabilimenti ed installazioni interessati dalle nuove disposizioni ed autorizzati, come nuovi o per effetto di modifiche sostanziali, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020 e, comunque, considerando già quanto disposto dal comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06, vige l’obbligo periodico di trasmettere ogni 5 anni a decorrere dal rilascio o dal rinnovo delle autorizzazioni, una specifica relazione all’autorità competente che esamini la fattibilità della sostituzione delle sostanze o miscele “classificate”.

L’obbligo della relazione quinquennale sarà una misura strutturale prevista anche per gli stabilimenti e le installazioni esistenti una volta conseguita l’autorizzazione in esito all’istanza da presentarsi ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

Stante la ratio delle nuove disposizioni e le agevolazioni previste per gli impianti e le attività con emissioni scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006, si ritiene che questi siano esclusi dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

Da Ricordare

Infine, si ricorda che misure finalizzate al miglioramento della qualità delle emissioni e, più in generale alla sostituzione di sostanze e miscele classificate secondo quanto indicato all’art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, ha ripercussioni anche sugli impianti e sulle attività già autorizzate attraverso l’adesione ad autorizzazioni di carattere generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Qualora i suddetti impianti ed attività ricadessero in quanto disposto dal comma 4 dell’art. 272 così come riformulato dal D.Lgs. 102/2020 (“Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele”) i gestori saranno tenuti a presentare una istanza ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e, quindi, un’AUA entro il 28 agosto 2023 in base a quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs. 102/2020.

Pageambiente ricorda quindi l’obbligo normativo citato al fine di favorirne l’attuazione, in particolare per gli impianti e installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

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