Nuovo D.M. 01 Settembre 2021

Il 25 settembre 2022, ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore il Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

È il primo di tre Decreti Ministeriali che aggiornano la normativa italiana sulla prevenzione del rischio incendio.

 

Chi è interessato al nuovo decreto sulla sicurezza antincendio

Tutte le aziende, luoghi di lavoro e attività in generale per le quali si applica il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza).

 

Quando si applica il nuovo Dm

A partire dall’entrata in vigore, 25/09/2022, per tutte le attività di cui sopra, senza nessuna esclusione.

 

Cosa cambia e come adeguarsi

  • Viene confermato che “Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo”.
    • Dal punto di vista dei controlli periodici (estintori, idranti, manichette, naspi, sprinkler, porte tagliafuoco, illuminazione d’emergenza, impianto di allarme, sistemi di evacuazione fumi ecc.) effettuati dai tecnici abilitati non cambia nulla. Si conferma che di tali interventi è obbligatorio tenere registro costantemente aggiornato.
  • Viene confermato che “Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati”. Cambiano i criteri per la qualifica dei tecnici manutentori, pertanto occorre:
    • richiedere, al tecnico che si occupa delle manutenzioni dei dispositivi antincendio, l’attestazione di qualifica aggiornata ai sensi del nuovo DM 1° settembre 2022.
      Con DM 15 settembre 2022 (a breve in Gazzetta Ufficiale) la scadenza relativa alla qualifica dei tecnici manutentori è prorogata al 25 settembre 2023.
  • Viene specificata l’attività di sorveglianza da svolgere, da parte dell’azienda, indipendentemente dalle verifiche periodiche effettuate dai manutentori qualificati. Tale sorveglianza deve essere svolta “con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”. Occorre quindi designare il lavoratore / i lavoratori, adeguatamente istruiti (ad esempio uno o più degli addetti all’emergenza incendio) e fornirgli le liste di controllo necessarie all’effettuazione della sorveglianza.

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