In data 04/10/2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“
Il presente D.M. è un rinnovo del D.M. 10/3/98, non lo abroga interamente ma solo alcuni articoli e corrispondenti allegati.
Quando entrerà in vigore il nuovo Decreto?
Il nuovo decreto D.M. 02/09/2021 entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, ovvero il 04/10/2022.
Le principali novità del nuovo decreto per la sicurezza antincendio
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano:
- l’introduzione dell’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale della formazione degli addetti antincendio;
- lo svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (rischio incendio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Come cambia la formazione sicurezza antincendio
Premesso che il “nuovo” decreto entrerà in vigore tra un anno, cioè il 04/10/2022, si precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 04 aprile 2023.
Pertanto, fino al 04/04/2023 potranno essere organizzati corsi di formazione secondo le “vecchie” regole previste dal D.M. 10/3/98.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del “vecchio” D.M. dovranno aggiornarsi:
- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione;
- oppure, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (quindi dal 04/10/2022) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/9/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro il 04/10/2023.
Tutti i riferimenti per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento relativamente alle durate, contenuti minimi sono riportati all’articolo 5, comma 1 e all’allegato III del D.M. 02/09/2021.
Il D.M., inoltre, specifica che le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in videoconferenza in modalità sincrona esclusivamente per i contenuti di carattere teorico.
Gestione sicurezza antincendio: la formazione dei lavoratori
Secondo il comma 1 dell’articolo 2 del presente Decreto, il Datore Di Lavoro deve formare i propri dipendenti sulla base dei fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro come indicato negli allegati I e II.
In particolare, dovranno essere oggetto di studio i seguenti punti:
- rischi di esplosione ed incendio legati all’attività svolta;
- rischio di esplosione ed incendio associati alla propria mansione;
- misure di prevenzione e protezione (corretto comportamento nei luoghi di lavoro e corretto comportamento in situazioni di pericolo ed emergenza);
- vie di fuga;
- procedure da seguire in caso di incendio;
- nominativo dell’RSPP;
- nominativo degli addetti che hanno il compito di applicare le misure di prevenzione e di gestire il primo soccorso e le emergenze.
Ogni lavoratore dovrà essere formato in questo senso al momento dell’assunzione e ogni volta che si verificano cambiamenti significativi.