Nuovo Protocollo COVID-19 del 30 Giugno 2022

In data 30 Giugno è stato emesso il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022.

Di seguito riportiamo il contenuto diffuso.

Si comunica che in data 30/06/2022 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute.

Il documento tiene conto e aggiorna le misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il Protocollo è valido dalla data di sottoscrizione e fino al 31 ottobre 2022.

Si riportano di seguito le principali modifiche in carico al datore di lavoro da attuare all’interno dei luoghi di lavoro; per la piena visione delle misure stabilite si rimanda al Protocollo condiviso del 30/06/2022.

  • Obbligo di aggiornamento del Protocollo condiviso di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali (o in alternativa territoriali) e sentito il medico competente.
  • Obbligo di aggiornamento dell’informativa per le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro e sulle misure adottate sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi. In particolare:
    • permane l’obbligo di informare i lavoratori e tutti coloro che accedono al luogo di lavoro delle misure precauzionali da adottare;
    • permane la possibilità per le aziende di sottoporre il personale alla misurazione della temperatura corporea. Nel caso di superamento di 37,5 °C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
  • Gestione degli appalti: in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.
    L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
  • Rimane l’obbligo relativo alla pulizia e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, nonché l’obbligo per le precauzioni igieniche personali, in particolare per le mani.
  • Dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
    • Sparisce l’obbligo dell’utilizzo della mascherina chirurgica.
    • Il datore di lavoro deve mettere a disposizione facciali filtranti FFp2 al fine di consentirne l’utilizzo ai lavoratori:
      • nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico;
      • in tutti gli ambienti di lavoro ed aree aziendali dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro;
      • per la gestione di un eventuale focolaio infettivo in azienda.
  • Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili.
  • Rimangono validi gli obblighi stabiliti dai protocolli precedenti e relativi:
    • all’utilizzo e accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori, gli spogliatoi e i distributori di bevande e/o snack;
    • alla gestione di entrata e uscita dei dipendenti, favorendo orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni;
    • alla gestione di una persona sintomatica in azienda, che deve essere subito dotata, ove già non lo fosse, di mascherina FFP2;
    • alla sorveglianza sanitaria, per la quale il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19;
    • al lavoro agile;
    • alla gestione dei lavoratori fragili, previa consultazione del medico competente da parte del datore di lavoro.

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