Le schede dati di sicurezza (SDS) sono documenti di tipo tecnico ed informativo che ha lo scopo di identificare la miscela chimica o la sostanza pericolosa sulla base dei seguenti fattori:
- caratteristiche chimico fisiche;
- rischi legati alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio, al trasporto e allo smaltimento.
Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento 2020/878 che modifica l’Allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.
Schede dati di sicurezza: quali sono le novità introdotte dal Regolamento 2020/878
Il regolamento ha introdotto alcune novità che includono prescrizioni specifiche relative alle nanoforme, prescrizioni sull’indicazione dell’identificatore unico di formula (UFI), prescrizioni specifiche per le sostanze e le miscele con proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini) e disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).
Le schede di sicurezza già predisposte e non conformi al nuovo Allegato II del Regolamento REACH 2020/878 possono continuare ad essere fornite fino al 31 dicembre 2022.
Inoltre,
“nel caso di eventuali revisioni a una SDS in conformità dell’articolo 31, paragrafo 9 del regolamento REACH o a seguito di una modifica legislativa dell’allegato II del regolamento REACH, la scheda di dati di sicurezza sottoposte a revisione deve essere fornita a tutti i precedenti destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei dodici mesi precedenti”, come riportato nel paragrafo 2.8 della Linea Guida ECHA “Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza – Versione 4.0 Dicembre 2020”.
Pertanto, i fornitori di sostanze e miscele dal 1° gennaio 2023 dovranno fornire le schede di dati di sicurezza aggiornate a tutti i destinatari ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nell’anno 2022.