Dal 24/06/2020, è in vigore a livello nazionale, il D.lgs. 1 Giugno 2020 n. 44, in attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro il rischio cancerogeno e mutageno derivante dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici aventi effetti cancerogeni o mutageni.
Il decreto modifica il D.Lgs. 81/08 e riguarda:
- il comma 6 dell’art. 242, sulla sorveglianza sanitaria del lavoratore dove in riferimento alla sorveglianza sanitaria del lavoratore anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa; si introduce la possibilità da parte del medico competente, ove ne ricorrano le condizioni, di segnalare la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Si prevede inoltre che il medico competente fornisce al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche”;
- l’allegato XLII contenente l’elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene o di processi industriali, vede l’introduzione dell’attività: “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”;
- l’allegato XLIII, relativamente ai valori limite di esposizione professionale degli agenti cancerogeni/mutageni, con nuovi agenti cancerogeni e modifiche ad alcuni valori limite di sostanze già censite. In particolare per la silice cristallina il valore limite di esposizione per la frazione respirabile è fissato a 0,1 mg/m3.
Dal 24 giugno 2020 per quanto riguarda la silice, le imprese del settore edilizia che effettuano attività quali ad esempio, demolizioni, sabbiatura, levigatura, ecc., dovranno aggiornare il documento di valutazione dei rischi, in particolare la sezione dedicata all’esposizione ad agenti cancerogeni.
Silice cristallina: esposizione occupazionale
La silice, essendo ampiamente diffusa in natura nella sua forma allo stato cristallino (quarzo, tridimite, cristobalite), è largamente utilizzata, nei materiali e prodotti che la contengono (es. sabbia, ghiaia e cristalli di quarzo), in numerose attività industriali quali lavorazione per la produzione di vetro, ceramica, abrasivi, cemento, processi di fonderia, sabbiatura, lavorazione di marmi e conglomerati in quarzo.
Valutazione rischio cancerogeno: gli effetti della silice cristallina
Da tempo è noto che l’inalazione di polveri contenenti silice cristallina può causare silicosi e altre malattie respiratorie croniche, precisamente dal 1997 con la pubblicazione della monografia 68/97 della IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), in cui si afferma che “la silice cristallina inalata in forma di quarzo e cristobalite da sorgenti occupazionali è cancerogena per gli umani.”
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