La trasmissione delle infezioni occupazionali collegate all’esposizione ad agenti biologici avviene in modo diverso a seconda della mansione svolta e dell’ambiente di lavoro in cui il lavoratore si trova.
All’interno dei luoghi di lavoro il rischio biologico è presente in due diverse tipologie: generico quando si trova il tutti gli ambienti di lavoro, specifico quando viene rilevato a livello di singola mansione.
Il rischio biologico specifico può essere a sua volta classificato in rischio biologico deliberato e rischio biologico potenziale. Nello specifico:
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- il rischio biologico deliberato è riferito associato a tutte quelle attività che prevedono un uso intenzionale di agenti biologici (per esempio nella produzione di prodotti alimentari);
- il rischio biologico potenziale è associato a tutte quelle attività che non prevedono l’utilizzo intenzionale di agenti biologici (per esempio attività agricole, attività di raccolta e separazione dei rifiuti).
È importante che il documento di valutazione del rischio biologico includa i seguenti punti:
Aggiornamento Dvr rischio biologico: cosa cambia con il COVID-19
L’emergenza sanitaria associata alla diffusione del COVID-19 ha reso necessaria l’adozione di una serie di misure di prevenzione per contrastare la diffusione del virus.
In generale, il datore di lavoro deve eseguire la valutazione di tutti i rischi associati all’ambiente di lavoro come previsto dall’articolo 17 e dall’articolo 28 del D.Lgs. 81/08: il Titolo X della presente norma definisce inoltre obbligatoria la valutazione del rischio biologico.
Il rischio associato alla diffusione del Corona Virus riguarda la popolazione in generale, pertanto, le modifiche al Dvr rischio biologico saranno necessarie solo nel caso in cui le caratteristiche dell’attività lavorativa in esame siano tali da modificare l’esposizione al virus.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato, per esempio, quando i dipendenti hanno un contatto diretto e costante con la clientela, quando sono previsti diversi viaggi di lavoro e altri eventi simili che prevendono il contatto con soggetti potenzialmente infetti.
Il datore di lavoro dovrà adottare le misure di prevenzione e protezione previste dagli organi competenti ed eseguire valutazioni del rischio biologico da Covid-19 in base ai diversi livelli di rischio individuati per ogni mansione.
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