RISCHIO CHIMICO

Presso aziende appartenenti al settore meccanico, edile e all’interno di tutte quelle realtà imprenditoriali in cui i lavoratori sono esporti al rischio, Pageambiente esegue la valutazione del rischio chimico in accordo alla UNI EN 689:2019.

Da cosa deriva il rischio chimico

Il rischio chimico, disciplinato dal Titolo IX, capo I del D.Lgs. 81/08, viene identificato come quel rischio associato all’esposizione, sia breve che prolungato, ad agenti chimici che possono essere assorbiti dall’organismo umano attraverso:

l’apparato respiratorio (esposizione per inalazione);
la cute (assorbimento cutaneo);
ingestione (assorbimento per via orale).

Il D. Lgs. 81/08 prescrive di effettuare la valutazione del rischio chimico qualora i lavoratori, durante lo svolgimento della loro attività lavorativa, siano eventualmente esposti ad agenti e sostanze chimiche pericolose. La valutazione deve essere poi rinnovata con cadenza almeno triennale e comunque ogni volta che vengono modificati i processi produttivi o introdotte nuove attività.

Classificazione degli agenti chimici pericolosi

Gli agenti chimici pericolosi si trovano normalmente nei luoghi di lavoro oppure la loro presenza può essere legata ad avvenimenti eccezionali come rilasci o sversamenti accidentali, reazioni chimiche anomale, anomalie negli impianti, esplosioni o incendi.

Gli agenti chimici vengono assorbiti in modo diverso dal corpo umano a seconda dello stato fisico in cui si trovano le sostanze e/miscele, nello specifico:

  1. VAPORE: sono tutte quelle sostanze aerodisperse a temperatura inferiore al proprio punto di ebollizione. A temperatura ambiente possono coesistere la fase vapore con la fase liquida o solida (es. vapore acqueo);
  2. GAS: sono tutte quelle sostanze presenti in natura in forma gassosa;
  3. POLVERE: sono agenti chimici che si presentano sotto forma di particelle finissime comprese tra 0,25 e 500 micron e sono caratterizzati dalla stessa composizione del materiale da cui hanno origine;
  4. NEBBIA: deriva dalla dispersione di un liquido nell’atmosfera;
  5. AEROSOL: deriva dalla dispersione di sostanze solide o liquide come il fumo o la nebbia;
  6. FUMO: deriva dalla dispersione in atmosfera di particelle solide frutto di determinati processi termici o chimici; in questo caso la composizione delle particelle è differente rispetto a quella del materiale da cui derivano;
  7. FIBRA: agenti chimici dalla forma sottile ed allungata, con rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3.

Sono state aggiunte di recente all’elenco degli agenti chimici pericolose le POLVERI ULTRAFINI e i NANOMATERIALI.

Valutazione rischio chimico Movarisch: come funziona il modello

Esistono diverse modalità secondo le quali è possibile effettuare la valutazione del rischio chimico. Un esempio è l’applicazione di algoritmi di calcolo approvati dagli organismi di controllo (tra i modelli più utilizzati c’è il MoVaRisCh, approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia), con i quali è possibile determinare in maniera semi-qualitativa la pericolosità delle sostanze utilizzate, basandosi sulle quantità in uso, i tempi di utilizzo, le modalità operative, le caratteristiche delle postazioni di lavoro e le informazioni riportate sulle Schede Dati di Sicurezza.

Applicando tali modelli matematici, si classifica il rischio per i lavoratori. Se il risultato finale è di un rischio “superiore all’irrilevante” per la salute dei lavoratori, può essere opportuno procedere ad un approfondimento, valutando l’esposizione dei lavoratori agli agenti chimici mediante campionamenti. La valutazione dell’esposizione mediante campionamenti è comunque consigliabile ogniqualvolta non siano disponibili le informazioni necessarie per l’applicazione dei modelli matematici.

Valutazione dell’esposizione agli agenti chimici mediante campionamento

La procedura di valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici mediante campionamenti, personali o ambientali, è regolata dalla Norma UNI EN 689 del 2019.
Pageambiente, con i propri consulenti esperti del settore, effettua attività di campionamento finalizzata a tale valutazione.

In base ai risultati dei campionamenti si procede alla valutazione dell’esposizione dei lavoratori alle sostanze ricercate e di conseguenza alla classificazione del rischio.

Fermo restando l’obiettivo di riduzione del rischio, qualora questo risultasse “superiore all’irrilevante” per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve impegnarsi ad eliminare le cause o quantomeno ridurre il rischio, mediante ad esempio:

sostituzione delle sostanze pericolose utilizzate con altre classificate come meno pericolose;
modifiche ai processi produttivi ove possibile;
introduzione di DPC quali sistemi di aspirazione localizzata o centralizzata (o miglioramento dei DPC esistenti);
utilizzo di idonei DPI;
sorveglianza sanitaria specifica.

Durante l’analisi e la valutazione del rischio chimico si prenderanno in considerazione:

Condizioni di lavoro: durata dei turni, delle pause, presenza ed utilizzo dei DPI;
I prodotti utilizzati, la composizione, lo stato fisico, la quantità e le modalità d’uso, al fine di valutare la potenziale presenza di agenti pericolosi e la tipologia dell’eventuale esposizione;
Le attività e lavorazioni eseguite, la loro frequenza e durata, al fine di determinare eventuali sottoprodotti pericolosi derivanti dalle lavorazioni;
Le condizioni del luogo di lavoro: disposizione delle postazioni, presenza dei DPC, possibili interazioni fra le postazioni di lavoro, corretta pulizia e manutenzione delle postazioni;

Documento valutazione rischio chimico

Al datore di lavoro spetta il compito di eseguire la valutazione del rischio da agenti chimici e di riportarla all’interno del documento di valutazione dei rischi.

La realizzazione del Dvr rischio chimico inizia con l’identificazione preliminare della presenza negli ambienti di lavoro di tutti gli agenti chimici che costituiscono motivo di pericolo per i dipendenti: tutte le sostanze chimiche utilizzate durante il ciclo di lavoro vengono identificate, classificate ed etichettate in apposite banche dati.

Successivamente il datore di lavoro procede con la valutazione del rischio associato alla presenza di determinati agenti chimici pericolosi basandosi su una serie di fattori specifici, ovvero:

  • proprietà degli agenti chimici pericolosi;
  • informazioni presenti sulla scheda di sicurezza di ciascun agente chimico;
  • tipologia, livello e durata dell’esposizione al rischio;
  • condizioni di lavoro in cui gli agenti chimici pericolosi vengono utilizzati;
  • valori limite previsti per l’esposizione;
  • tipologia di misure preventive e protettive adottate e relativi effetti;
  • conclusioni associate alle azioni di sorveglianza implementate.

Al termine della valutazione del rischio chimico verrà identificata una delle seguenti situazioni:

  1. rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori;
  2. rischio basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute dei lavoratori;
  3. rischio superiore al basso ma irrilevante per la salute dei lavoratori;
  4. rischio superiore al basso e non irrilevante per la salute dei lavoratori.

È importante sapere che: un basso rischio per la sicurezza è associato alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione; un rischio irrilevante per la salute si verifica in quei casi in cui l’esposizione agli agenti chimici avviene molto al di sotto dei valori limite identificati dalla normativa di riferimento.

Infine, nel caso in cui i lavoratori siano esposti nello stesso momento a più agenti chimici pericolosi occorre effettuare una valutazione del rischio chimico associata alla loro combinazione.

Durante l’analisi e la valutazione del rischio chimico si prenderanno in considerazione:

Valutazione e gestione del rischio chimico: le misure di prevenzione e sicurezza

Quando si parla di misure di prevenzione e sicurezza del rischio chimico si fa riferimento a tutte quelle azioni che permettono di sostituire, o ridurre, quelle sostanze che vengono identificate come pericolose per la salute dei dipendenti.

La prima cosa che il datore di lavoro deve fare è formare in modo adeguato i propri dipendenti e pianificare nel dettaglio l’organizzazione dei processi di lavoro, identificando tutte le modalità di manipolazione, conservazione e smaltimento delle sostanze da rispettare.

Nel caso in cui le misure di prevenzione non siano sufficienti, vengono identificati ed adottati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine, respiratori, filtri, visiere, occhiali, guanti e specifici indumenti di protezione.

Il datore di lavoro è tenuto inoltre a nominare un medico competente a cui spetta il compito di definire un protocollo di sorveglianza sanitaria ben preciso, programmando la frequenza delle visite mediche e le indagini biologiche sulla base dei livelli di esposizione identificati durante la valutazione del rischio.

La sorveglianza sanitaria per la gestione del rischio chimico


Secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento per tutelare la salute dei lavoratori esposti al rischio derivante da agenti chimici è necessario implementare un programma di sorveglianza sanitaria:

  • precedentemente al momento in cui il dipendente viene assunto per svolgere la mansione;
  • periodicamente e con una frequenza stabilita dal medico aziendale sulla base dei risultati emersi dalla valutazione del rischio chimico;
  • al termine del rapporto di lavoro e sulla base di quanto indicato dalla prescrizione del medico.

La normativa sulla valutazione e gestione del rischio chimico prevede inoltre che per ogni dipendente potenzialmente esposto venga disposta una cartella sanitaria e di rischio dove vengono indicati con la massima precisione i livelli di esposizione professionali individuali.

Durante l’analisi e la valutazione del rischio chimico si prenderanno in considerazione:

Valutazione rischio chimico a Rimini, Forlì-Cesena, Bologna, Pesaro, Ravenna, Ferrara e Modena

Il Servizio di Analisi e Valutazione del Rischio Chimico offerto da Pageambiente è rivolto non solo alle realtà imprenditoriali che si trovano nel territorio della Provincia di Rimini. La nostra società di consulenza ambientale esegue valutazioni del rischio chimico anche a Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Pesaro, Ferrara e Modena.

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